In Febbraio 19, 2016

La presenza nell’azienda della figura del medico competente è obbligatoria ove i suoi lavoratori debbano per legge essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria.

Al datore di lavoro spetta attivare la sorveglianza sanitaria, e quindi nominare il medico competente ed indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi. La mancata nomina del medico competente prevede delle sanzioni, può, infatti, essere punita con un’ammenda da 3.000 a 10.000 € ed anche con l’arresto da 3 a 6 mesi.

Da notare che in passato le sanzioni per mancata nomina del medico competente erano più lievi: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1?500 a 6?000 € e l’aumento intervenuto nelle pene testimonia dell’attenzione da dare al problema.

La nomina del medico competente, che è delegabile dal datore di lavoro al dirigenteè sanzionata, in caso di inosservanza, solo a carico del datore di lavoro, accanto alle altre sanzioni relative invece agli illeciti riconducibili agli obblighi indelegabili. Il più delle volte la mancata nomina non è una scelta consapevole, ma la conseguenza della mancata conoscenza di tipologie di lavoro che comportano l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Tra esse anche quelle: degli impiegati, se utilizzano il computer per un tempo superiore a 20 ore medie settimanali; gli addetti ai lavori notturni, per i quali il rischio potrebbe essere facilmente sottovalutato puntando solo a quelli più immediatamente percepibili quali: esposizione a polveri, rumore, vibrazioni, radiazioni, agenti chimici e biologici, cancerogeni, sollevamento manuale carichi.

I termini per effettuare la valutazione sono fissati entro il 31 dicembre 2010 e comunque non devono superare il 30 giugno 2012 (D.Lgs. 81/08).

DIVERSE FONTI DI RISCHIO:

  • Rischi generici – sono i rischi più comuni, che riguardano ambienti di lavoro, impianti elettrici, attrezzature e macchinari.
  • Rischi ergonomici – derivanti dalle posture di lavoro adottate per lungo o breve periodo. In particolare lavori svolti con videoterminali in modo sistematico e abituale.
  • Rischi specifici – derivanti dal processo produttivo dell’azienda in cui si utilizzano materiali o lavorazioni specifici. In particolare lavori eseguiti a contatto con prodotti chimici, in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
  • Rischio di processo – derivano dalla possibilità di incidenti o malfunzionamenti nell’ambito dei processi lavorativi. Si classificano tali il pericolo di incendio, propagazione di energia termica, esplosione, emissione di sostanze tossiche oltre i limiti di legge.
  • Rischi organizzativi – derivanti da errori del personale, da chi ricopre ruoli di responsabilità per tutelare l’integrità fisica propria e altrui. Le cause degli incidenti possono essere dovute a scarsa professionalità, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione, nelle verifiche e nei controlli degli standard di sicurezza.

    Il tuo nome
    La tua email
    Telefono
    La tua Richiesta
    Acconsento al trattamento dei dati personali


    CDS Service Sic Lav Srl
    Telefono: 06 99 68 439
    Fax: 06 99 68 849

     

    Hai bisogno di aiuto?