In Maggio 24, 2016

La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazioni in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La definizione di valutazione dei rischi è contenuta nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08, il Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi, come stabilito nell’articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli che sono collegati allo stress lavoro-correlato. Al termine della valutazione dei rischi, deve essere redatto un Documento di valutazione dei rischi, sottoscritto dall’RLS, dall’RSPP e dal medico competente (qualora sia stato nominato).

Il DVR dovrà contenere i rischi evidenziati in sede di valutazione e, nello specifico:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
  • l’indicazione delle misure di protezione e prevenzione attivate
  • l’indicazione del nome dell’RLS, dell’RSPP e del medico competente
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori ai rischi

Nel caso in cui si costituisca una nuova impresa, il datore di lavoro è obbligato a realizzare subito la valutazione dei rischi, elaborando entro 90 giorni il Documento di Valutazione dei Rischi.

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