La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazioni in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La definizione di valutazione dei rischi è contenuta nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08, il Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dei rischi, come stabilito nell’articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli che sono collegati allo stress lavoro-correlato. Al termine della valutazione dei rischi, deve essere redatto un Documento di valutazione dei rischi, sottoscritto dall’RLS, dall’RSPP e dal medico competente (qualora sia stato nominato).
Il DVR dovrà contenere i rischi evidenziati in sede di valutazione e, nello specifico:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- l’indicazione delle misure di protezione e prevenzione attivate
- l’indicazione del nome dell’RLS, dell’RSPP e del medico competente
- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori ai rischi
Nel caso in cui si costituisca una nuova impresa, il datore di lavoro è obbligato a realizzare subito la valutazione dei rischi, elaborando entro 90 giorni il Documento di Valutazione dei Rischi.