In Febbraio 19, 2016

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha come obiettivo la con stazione dell’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

OVVERO:

  • la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio specifici della mansione svolta;
  • la capacità lavorativa, cioè il possesso dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei compiti inerenti la mansione;
  • la non sussistenza di pericolosità per terzi.
lavoratori soggetti sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per ogni tipologia di lavoro, ma spesso non è facile poterla escludere a priori.

Per far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori è necessario che essa sia prevista dalla normativa vigente (ad es. se sono presenti: l’amianto, prodotti chimici, rumori, radiazioni ecc.) ovvero sia richiesta dal lavoratore ed il medico competente riconosca che la stessa è collegata a rischi professionali.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori si evince in sede di valutazione aziendale della situazione di rischio. Effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi dubbi e al limite, è una scelta che in primo luogo tutela l’azienda. Importante è ricordare che l’obbligo, ove esistente, riguarda tutti i lavoratori e quindi anche i lavoratori interinali, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione; i tirocinanti e stagisti. La visita preventiva dei lavoratori va effettuata solo dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.

    Il tuo nome
    La tua email
    Telefono
    La tua Richiesta
    Acconsento al trattamento dei dati personali


    CDS Service Sic Lav Srl
    Telefono: 06 99 68 439
    Fax: 06 99 68 849

     

    Hai bisogno di aiuto?