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In Ottobre 20, 2017

Pubblicata la circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 sull’obbligo per i datori di lavoro di comunicare i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei dipendenti, anche nel caso di assenza per un solo giorno. L’obbligo di comunicazione infortunio è in vigore dal 12 ottobre 2017 e ha come finalità la raccolta di dati a fini statistici e informativi. Ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comunicazione infortunio telematica

La denuncia di infortunio è a carico del datore di lavoro (o da un intermediario) e deve avvenire rigorosamente per via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, attraverso una procedura telematica. Solo in casi definiti “eccezionali” e per comprovati problemi tecnici, l’infortunio potrà essere denunciato per mezzo posta elettronica certificata (Pec), inviando all’indirizzo della sede competente il modello di denuncia scaricabile dal portale INAIL; come ulteriore strumento di verifica, si richiede di allegare alla suddetta email anche uno screenshot dell’errore restituito dal proprio PC.

La denuncia infortunio si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti a essi equiparati, mentre restano esclusi dall’obbligo le Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria.

Sono previste sanzioni da da 548,00 a 1972,80 euro per coloro che dovessero mancare di comunicare l’infortunio (anche di 1 solo giorno) ai fini statistici.

Come già menzionato, la comunicazione INAIL di infortunio anche per un solo giorno dovrà avvenire per via telematica. Il datore di lavoro o chi per lui potrà accedere al nuovo servizio sul portale INAIL direttamente dalla sezione “Denuncia di Infortunio e malattia professionale”

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, posseggono già le credenziali per accedere al servizio.

Chi invece dovesse ottenere ex novo le credenziali, potrà farlo attraverso una delle seguenti modalità:

  • accesso con credenziali Spid;
  • accesso tramite federazione Inps;
  • accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso fisico presso le Sedi territoriali Inail).

In caso di infortunio il lavoratore deve comunicare al datore i riferimenti del certificato medico appena emesso, ovvero: numero identificativo, la data ed i giorni di prognosi previsti dal medico.

 

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