In Giugno 9, 2014

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013, n. 86, è stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2013 “Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14” .

Tale provvedimento si è reso necessario per fare chiarezza sull’adeguata formazione degli addetti alla prevenzione incendi nelle strutture turistico – ricettive conpiù di 25 posti letto “…esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi” .

In particolare, nel decreto del 12 aprile 2013 viene riformulato il comma 6 dell’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012, allo scopo di specificare chiaramente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi sono tenuti a frequentare per conseguire l’attestato d’idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.

La versione del comma 6 modificata risulta, pertanto, la seguente: “Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609?

 

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