Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Questo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2017 con Decreto del 7 agosto 2017. Regola tecnica antincendio per le scuole.
La nuova regola verticale potrà essere applicata ad “edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti”.
Sono escluse dal provvedimento: “le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche” e gli asili nido. Il riferimento (escludendo gli asili nido) sull’allegato I Del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 corrisonde al numero 67.
Le norme potranno essere applicate a scuole esistenti o di nuova realizzazione, in alternativa a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
La regola tecnica è in vigore dal 25 agosto 2017.