Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, è stato pubblicato il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale provvedimento la Conferenza Permanente ha sancito l'accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007.
Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.
Di Seguito riportiamo il Testo:
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008
Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2
dell'Intesa in materia di
accertamento di
assenza di tossicodipendenza, perfezionata
nella
seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007
(Rep. Atti n.
99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze
stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e
la
salute
di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella
odierna seduta del 18 settembre 2008:
Vista l'Intesa in materia di accertamento di
assenza
di
tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza
Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU)
che, all'art. 8,
comma
2, prevede che le
relative procedure
diagnostiche e medico
legali, comprese le modalita' di prelievo,
conservazione e catena di
custodia
dei campioni, nonche' le tecniche analitiche piu'
specifiche
con le
quali effettuare la
ripetizione delle analisi, garantendo
affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di
qualita' condivise,
sono individuate con apposito Accordo tra lo Stato, le
regioni e le
province
autonome;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.
81 («Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007,
n. 123
in
materia di
tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi
di
lavoro») recante, in
particolare, disposizioni
sulla sorveglianza
sanitaria;
Vista la nota in data 18 luglio 2008,
con la quale il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ha
inviato lo schema
di
accordo di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in sede
di
Conferenza
Stato-regioni;
Vista la
nota in data 30 luglio 2008,
con la quale l'Ufficio del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
sen. Carlo Giovanardi, ha
inviato, ai fini del perfezionamento in
sede di Conferenza Stato-regioni, un
nuovo schema di
Accordo
concertato
da tutti i Ministeri interessati;
Considerato che, per l'esame dello
schema di Accordo in oggetto, e'
stata convocata una riunione tecnica in data 16
settembre 2008, nel
corso della quale sono state concordate tra i
rappresentanti delle
regioni e
delle province autonome e quelli delle
Amministrazioni
centrali interessate talune modifiche al predetto nuovo schema
di
Accordo;
Vista la nota in data 17 settembre 2008,
con la quale l'Ufficio del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
sen. Carlo Giovanardi, ha inviato una nuova
versione dello schema di
accordo indicato in
oggetto, che recepisce le modifiche concordate
nel
corso della suddetta riunione tecnica del 16 settembre;
Vista l'ulteriore nota in data 18 settembre 2008, con la
quale il
predetto Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha
inviato
la
definitiva
versione del documento di cui all'oggetto, allegato
A,
parte
integrante del presente accordo;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del
Governo e
dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, sulla
predetta definitiva versione del documento in parola, allegato
A,
parte
integrante del presente accordo;
Sancisce accordo
tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
nei
termini di seguito riportati:
Premesso che:
l'art. 8 dell'Intesa richiamata in premessa prevede
l'individuazione, con Accordo tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome, delle procedure diagnostiche e medico legali,
comprese le
modalita' di
prelievo, conservazione e
catena di custodia dei
campioni, nonche' delle tecniche analitiche piu' specifiche con
le
quali effettuare le ripetizioni delle analisi garantendo
affidabilita'
e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise;
il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,
ha assunto l'iniziativa di
attivarsi e di richiedere alle
altre
Amministrazioni interessate e al coordinamento tecnico
delle regioni
la designazione di esperti per la costituzione di un
Gruppo tecnico
per
l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali
per
l'accertamento di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione
di
sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori
impegnati in attivita'
di trasporto passeggeri e
merci pericolose e
in altre mansioni
individuate
nell'allegato I dell'Intesa del 30 ottobre 2007;
il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,
avvalendosi del contributo di tale Gruppo tecnico, ha elaborato
un
documento
che individua le procedure per gli accertamenti sanitari
di
assenza
di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti
o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che
comportano
particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumita' e la salute di
terzi;
il citato documento che individua le
procedure per gli
accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione
di sostanze stupefacenti o
psicotrope nei lavoratori che svolgono
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza,
l'incolumita'
e la salute di terzi e' stato trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche antidroga
per la
valutazione tecnica di area a seguito della quale sono
state
effettuate
le necessarie integrazioni tecnico scientifiche di propria
competenza;
in data 30 luglio 2008 i rappresentanti delle
Amministrazioni
centrali attivate per competenza dalla Segreteria della
Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province
autonome, con il
coordinamento del Dipartimento per le
politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno
esaminato, ulteriormente integrato e, infine, approvato
all'unanimita'
il documento cosi' integrato;
l'applicazione del presente Accordo dovra' avvenire nei
limiti
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, cosi' come gia' previsto dall'art. 12
dell'Intesa
del 30 ottobre 2007;
il
Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
convengono
quanto segue:
e' approvato il documento
recante «Procedure per gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze
stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e
la
salute di
terzi», nei termini di cui
all'allegato A, richiamato in
premessa,
parte integrante del presente atto.
Roma, 17 settembre
2008
Il presidente: Fitto
Il
segretario: Siniscalchi
Allegato A
Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o
di assunzione di
sostanze stupefacenti
o
psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e
la salute di
terzi applicative del provvedimento n.
99/cu 30 ottobre
2007
(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2007).
PREMESSE
1. Le
procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di
tossicodipendenza e
di assunzione di
sostanze stupefacenti e/o
psicotrope nei lavoratori, allo scopo di
definire ed attivare
procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare
l'incolumita' del
lavoratore stesso e
di terze persone, devono essere
finalizzate
primariamente a
prevenire incidenti collegati allo svolgimento
di
mansioni lavorative a
rischio. Pertanto, i principi generali a cui
ispirare e su cui strutturare le procedure
operative dovranno essere
dettati da un indirizzo di cautela conservativa
nell'interesse della
sicurezza del singolo e
della collettivita', che prevedano la non
idoneita' di
tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a
rischio
nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
indipendentemente dalla presenza o
meno di dipendenza. A
questo
proposito, si
ricorda che esistono sostanze in grado di
alterare
fortemente le
capacita' e le prestazioni
psicofisiche del soggetto
senza
necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD,
altri
allucinogeni
ecc.).
2. Le
procedure di cui al
presente documento devono
essere
finalizzate ad escludere o identificare la condizione di
tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, al
fine di assicurare un
regolare svolgimento delle
mansioni
lavorative a rischio.
3. A tale scopo preventivo,
anche per le oggettive difficolta' di
rilevazione e
di descrizione delle modalita' e della frequenza
di
assunzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope da parte del
lavoratore, dette procedure, per le
finalita' di cui sopra,
non
possono
fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o
presenza
di
dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
4. Il
rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di
terapia o
trattamenti specifici per la
tossicodipendenza dovra'
essere preso obbligatoriamente in considerazione in
modo
da
indirizzare la persona verso specifici programmi di
cura e
riabilitazione di
cui all'art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica
309/90 e successive modifiche.
5. Le
procedure devono essere effettuate in
modo tale da
garantire la
privacy, il rispetto e
la dignita' della persona
sottoposta ad
accertamento e non devono in alcun modo
rappresentare
strumenti persecutori lesivi della liberta' individuale o tesi
ad
allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attivita'
lavorativa.
6. A
specifica di quanto riportato nelle premesse
dell'Intesa
C.U.
del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo
n.
81/2008 in
materia di sicurezza sul
lavoro, relativamente al fatto
che i
lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento
«prima
dell'assunzione in servizio», si chiarisce che tale
accertamento non
e' da
intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come
«visita
medica
preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul
lavoratore
prima di
essere adibito al
servizio lavorativo nella mansione
specifica
a rischio.
7. Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni
contenute
negli articoli 1, comma 2, e
6 della citata Intesa del 30 ottobre
2007 in
materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
al
servizio, nonche' di
specifici accertamenti sanitari e relativa
periodicita' in
relazione all'impiego, previste per il personale
delle ferrovie e di altri servizi di trasporti
di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonche' per quello
delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei
vigili
del fuoco.
PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI
L'iter procedurale si compone di due macrofasi
in relazione alla
necessita'
di istituire un primo livello di accertamenti da parte del
medico competente ed un secondo livello di
approfondimento
diagnostico-accertativo
a carico delle strutture sanitarie competenti
di
cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre
2007.
Attivazione della procedura: trasmissione
dell'elenco dei lavoratori
da
sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro
1. Il
datore di lavoro (cosi' come identificato dall'art.
2,
lettera b,
del decreto legislativo n.
81/08) comunica al medico
competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da
sottoporre
ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla
lista delle mansioni
considerate
nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
2. La
comunicazione dovra' essere
fatta alla prima attivazione
delle
procedure, di cui al presente documento, per tutti i
lavoratori
con mansioni che rientrano nella lista e successivamente
periodicamente e
tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi
assunti
ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.
3. La
comunicazione dell'elenco
complessivo dei lavoratori che
svolgono le
suddette mansioni dovra' essere previsto, comunque,
con
frequenza
minima annuale.
Modalita'
di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene
sottoposta ad
accertamento preventivo
dell'idoneita' alla mansione
prima dell'affidamento e dello svolgimento
della mansione a rischio.
E' necessario un
risultato negativo per confermare l'assenza
di
controindicazioni, prima di
un eventuale inizio dell'attivita'.
Questa valutazione non puo' essere considerata ed effettuata
come
accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto
dal
decreto
legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.
Accertamento periodico: il lavoratore e' sottoposto ad
accertamento periodico, di
norma con frequenza annuale,
atto alla
verifica dell'idoneita' alla mansione a rischio. In situazione
di
elevata numerosita' dei soggetti da sottoporre
all'accertamento, va
tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di
accertamento si dovranno garantire le
caratteristiche di non
prevedibilita' da
parte dei lavoratori della
data di effettuazione
dell'accertamento e,
contemporaneamente, si dovra' escludere la
possibilita' di scelta volontaria dei candidati agli
accertamenti da
parte
del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla
base
della
lista completa precedentemente presentata al medico
competente,
seleziona
i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta
agli
accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un
processo casuale di
individuazione che escluda la possibilita' di scelta volontaria
da
parte del datore di
lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire
compatibilmente con le
esigenze lavorative e
di
programmazione
aziendale.
Accertamento per ragionevole dubbio: in
adeguamento
alle
direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene
sottoposto ad
accertamento di
idoneita' alla mansione anche (oltre al
controllo
sanitario periodico) quando sussistano indizi o
prove sufficienti di
una
sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni
di
ragionevole
dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal
datore
di lavoro o suo delegato, al medico competente che
provvedera'
a verificare la fondatezza del ragionevole
dubbio e, se del caso, ad
attivare
gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
Accertamento dopo un
incidente: il lavoratore, in
caso
di
ragionevole
dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei
casi in
cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla
mansione
successivamente ad
un incidente avvenuto alla guida di veicoli
o
mezzi a
motore durante il
lavoro, per escludere
l'assunzione di
sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il
lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio,
dovra'
comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la
sospensione per esito positivo per assunzione di
sostanze
stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di
verificare nel tempo il
permanere dello stato di non assuntore (osservazione
cautelativa).
Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicita' almeno
mensile
con date non programmabile dal lavoratore e
da stabilire di volta in
volta
coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n.
81
del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie.
La durata minima prevista
sara'
di almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).
Accertamento al rientro al
lavoro, nella mansione a rischio, dopo
un periodo di
sospensione dovuto a precedente esito positivo:
il
lavoratore
dovra' essere sottoposto ad accertamento di idoneita' alla
mansione per garantire il
suo stato di
non assuntore, prima di
riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il
medico competente, a
scopo cautelativo, potra' decidere se
applicare nei successivi
ulteriori 6
mesi una osservazione con eventuali accertamenti
con
maggior
frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.
Procedure
accertative di primo livello da parte del medico
competente
1. Entro trenta giorni dal
ricevimento dell'elenco dei nominativi
dei lavoratori da sottoporre agli
accertamenti, trasmesso dal datore
di lavoro, il
medico competente stabilisce
il cronogramma per gli
accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo
di
esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro,
tenuto
conto
della numerosita' dei lavoratori da sottoporre ad
accertamento.
Entro i
medesimi trenta giorni il medico competente
trasmette
formalmente al datore di lavoro il cronogramma degli
accessi per gli
accertamenti. Il datore di
lavoro e' tenuto a
comunicare
al
lavoratore la
data ed il luogo degli accertamenti, con un
preavviso
di
non piu' di un giorno dalla data stabilita per
l'accertamento.
2. In caso di
rifiuto del lavoratore di
sottoporsi
agli
accertamenti, il medico competente dichiarera' che
«non e' possibile
esprimere giudizio di idoneita' per impossibilita' materiale ad
eseguire gli accertamenti sanitari». Ove il
lavoratore non si
presenti agli accertamenti senza aver prodotto
documentata e valida
giustificazione lo
stesso sara' sospeso in via cautelativa
dalla
mansione a
rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il
lavoratore
non si
presenti
all'accertamento per
giustificati e validi motivi
debitamente documentati lo
stesso dovra' essere
riconvocato entro
dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che
hanno impedito
la sua presentazione agli accertamenti. I
successivi accertamenti di
primo livello, dovranno tenere conto di
questa precedente non
presentazione, sottoponendo il
lavoratore almeno a tre controlli
tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o
ad
osservazioni
di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole
dubbio riscontrate dal medico competente. In
caso di rifiuto invece,
il lavoratore sara' comunque sospeso dalla mansione per
«impossibilita'
materiale a svolgere gli accertamenti».
3. L'accertamento comprende la visita medica orientata
all'identificazione di
segni e sintomi suggestivi
di assunzione di
sostanze stupefacenti o
psicotrope. Contestualmente a tale visita,
dovra' essere effettuato un
test tossicologico-analitico di primo
livello. Questo potra' essere eseguito presso idonee strutture
laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma
o
presso i laboratori delle strutture sanitarie
competenti di cui agli
articoli
2 (commi 2,
3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a
tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta
del
campione
contestualmente alla visita. In alternativa, sono
consentiti
metodi
analitici di screening eseguibili in sede di visita medica
che
si basano su
tecniche immunochimiche
rapide, pur che siano note e
vengano rispettate le
concentrazioni di cut-off stabilite nel
presente
accordo e sia fornita, comunque, una registrazione
oggettiva
a
stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti
analitici
dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di
seguito
dettagliato) una conferma di
risultati mediante cromatografia
accoppiata
a spettrometria di massa.
4. In caso di negativita'
degli accertamenti di primo livello, il
medico
competente conclude l'accertamento con giudizio certificato
di
«idoneita» allo svolgimento della mansione, comunicandolo per
iscritto
al lavoratore e al datore di lavoro.
5. In caso di positivita'
degli accertamenti di primo livello, si
procedera'
come di seguito:
a) il lavoratore
viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla
mansione»,
b) viene data formale comunicazione al lavoratore e
contestualmente al
datore di lavoro che provvedera', nel
rispetto
della dignita' e della privacy della persona, a
sospendere
temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo
svolgimento
della
mansione a rischio,
c) viene comunicata al
lavoratore la possibilita' di
una
revisione del risultato in
base al quale e'
stato espresso il
giudizio di
non idoneita', che dovra' essere richiesta entro i
10
giorni
dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
d) il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie
competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti
diagnostici di
secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i
casi
in cui il medico competente lo ritenga
motivatamente necessario (di
cui
all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
Procedure di laboratorio per l'effettuazione di
accertamenti
tossicologico-analitici
di primo livello
1. Fermo restando la
possibilita' di eseguire
test analitici
immunochimici rapidi contestualmente alla visita medica («on
site»)
nel
rispetto, comunque, dei criteri di sensibilita' ed
oggettivazione
del risultato sopra riportati, il
medico competente potra' far
ricorso a
laboratori autorizzati,
fatte salve ulteriori specifiche
determinazioni,
delle regioni o province autonome o presso laboratori
delle strutture sanitarie competenti di
cui agli articoli 2 e
6
dell'Intesa del 30 ottobre 2007. Il laboratorio,
ricevute dal medico
competente le
aliquote del campione prelevato, provvede alla
loro
identificazione e
all'esecuzione delle analisi per il
rilevamento
delle
sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro
metaboliti.
2. Gli accertamenti analitici dovranno basarsi su
metodi
automatizzati di
screening
immunochimico,
prevedendo, in caso
di
positivita', una conferma mediante tecniche
cromatografiche
accoppiate
alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del
campione
come successivamente specificato).
3. La comunicazione
dell'esito da parte del laboratorio al medico
competente dovra' avvenire entro un
periodo indicativamente
non
superiore
ai 10 giorni.
4. In caso di positivita', e'
da prevedere l'idonea conservazione
per un
periodo minimo di 90 giorni
(aliquota «C» del campione come
successivamente specificato) del campione per l'eventuale test
di
revisione che puo' essere richiesto dal lavoratore entro 10
giorni
dalla
comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento.
5. Il
lavoratore potra' chiedere la ripetizione
dell'analisi
sullo
stesso campione precedentemente prelevato (secondo la
procedura
di seguito riportata) dalla struttura sanitaria competente. Il
lavoratore ha facolta' di richiedere che la
ripetizione dell'analisi
avvenga alla sua presenza o alla presenza di un proprio
consulente
tecnico
con onere economico a suo carico.
6. Le
concentrazioni urinarie di
cutoff da adottarsi nelle
procedure di
laboratorio del primo
livello di accertamenti sono le
medesime
di quelle adottate anche nel secondo livello.
Procedure diagnostiche-accertative di secondo
livello a carico delle
strutture
sanitarie competenti
1. Il
lavoratore risultato
positivo agli accertamenti di primo
livello effettuati dal medico competente, viene
inviato dallo stesso
alla struttura sanitaria competente per la
visita medica da
effettuare in conformita' alle procedure
diagnostico-medico legali e
chimico-tossicologiche di
seguito riportate. Nel caso in cui il
lavoratore non si sottoponga agli accertamenti si
rimanda all'art. 5
di
cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.
2. I
Sert, in particolare, dovranno accertare la presenza
o
assenza di
tossicodipendenza,
rilevando inoltre le
modalita' e la
frequenza di
assunzione delle sostanze. Qualora gli
accertamenti
clinici
e tossicologici di secondo livello risultino positivi,
verra'
data comunicazione scritta al
medico competente, corredata
degli
esiti degli esami di
laboratorio effettuati e i riscontri clinici
anamnestici rilevati, il quale, a sua volta, certifichera'
l'inidoneita'
temporanea del lavoratore alla mansione e informera' il
datore di
lavoro che provvedera' tempestivamente a
far cessare
dall'espletamento
della mansione il lavoratore interessato.
3. Qualora gli accertamenti di
secondo livello dimostrino la
presenza
di tossicodipendenza, al fine di poter attivare
precocemente
un percorso di
riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere
garantita la possibilita' al lavoratore di
accedere a tale
trattamento con la conservazione del posto di lavoro
di cui all'art.
124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 3
ottobre
1990 e successive modificazioni. La presenza di
stato
di
tossicodipendenza andra' comunicato per iscritto al medico
competente.
4. Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il quale
sia stata
certificata l'assenza di
tossicodipendenza allo stato attuale da
parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma
risultato
positivo agli accertamenti di
primo livello, prima di
essere
riammesso a
svolgere la mansione a rischio precedentemente
sospesa,
potra' essere sottoposto a
monitoraggio cautelativo da
parte del
medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati
completamente e
costantemente negativi. Per le persone in cui
e'
stato diagnosticato e
certificato uno stato di
tossicodipendenza,
tale periodo di
osservazione iniziera' al termine del periodo
di
riabilitazione, dichiarato e
certificato dal SerT come «remissione
completa»
secondo i criteri dell'OMS .
5. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di
difficile o
impossibile determinazione con i test di screening di primo
livello
(es. LSD e
altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di
alterare profondamente le
condizioni psicofisiche del soggetto.
Pertanto, e'
necessario che il riscontro laboratoristico sia
sempre
correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico
(valutazione
della capacita' di reattivita' e cognitiva in generale),
se necessario, teso a verificare lo stato di idoneita'
psicofisica
anche
in assenza di positivita' dei test tossicologici ma in
presenza
di
suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di
sostanze
non facilmente rilevabili con i
normali test. In caso di fondato
sospetto, al fine del contenimento della spesa, si
potranno
richiedere
test tossicologici specifici orientati alla determinazione
delle
sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.
Metodologia
dell'accertamento da parte del medico competente
Accertamenti
clinici
Nell'ambito della visita medica il
medico competente deve
valutare:
eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti
sociosanitari per tossicodipendenza presso strutture pubbliche o
private anche attraverso l'acquisizione di informazioni
sanitarie
previo
consenso dell'interessato;
eventuali
notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti
incidenti avvenuti sia in
occasione del lavoro, sia al di
fuori
dell'ambito
lavorativo, ritiri di patente, ecc.;
assunzione di
farmaci psicoattivi che possono essere prescritti
o
non prescritti;
eventuale sussistenza di
segni e/o sintomi di
assunzione di
sostanze
stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di
intossicazione
in
atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Esame
tossicologico di primo livello
La visita medica deve essere completata mediante esame
tossicologico di
primo livello il
cui esito, se positivo, dovra'
essere confermato con test cromatografico
accoppiato a spettrometria
di
massa.
Matrice
biologica da utilizzare: urina.
Modalita'
di prelievo del campione:
il prelievo del
campione di urina deve avvenire sotto controllo
del medico competente o
di un operatore sanitario qualificato. La
produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto
della
dignita' della persona introducendo misure atte ad
evitare
la
possibilita' di
manomissione del campione,
anche prevedendo che il
soggetto
non venga lasciato solo durante la raccolta;
l'urina deve
essere raccolta in apposito contenitore monouso di
plastica;
si richiede una
quantita' di urina non inferiore 60 ml. Qualora
la quantita' di
urina prodotta sia insufficiente, il
campione
incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla presenza
del
soggetto per la successiva integrazione in un nuovo
contenitore; il
soggetto a
tal fine puo' assumere bevande analcoliche gassate o
non
gassate;
una volta completata l'operazione di
raccolta, il medico
competente esegue il
test di screening immunochimico rapido o
provvede al
trasferimento del campione, suddiviso in tre
aliquote
sigillate e
denominate «A», «B» e «C» di
almeno 20 ml ciascuna, al
laboratorio
individuato per tale finalita';
se il
test di screening e'
negativo, l'urina non deve essere
conservata;
se il
test risulta positivo, nel caso di esecuzione di
test
immunochimica rapidi da
parte del medico competente, l'urina viene
travasata alla presenza del lavoratore dal recipiente di prima
raccolta in
due contenitori che devono contenere almeno 20 ml
cadauno;
i contenitori
devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica
antiviolazione oppure chiusi e
sigillati con un sigillo adesivo a
nastro
non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico
appongono
congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con
lettere B e C.
Sui contenitori devono essere altresi' indicati nome e cognome
del
lavoratore,
del medico e la data e ora del prelievo;
il medico competente e'
responsabile della custodia del
campione;
i contenitori devono essere inseriti in apposito
contenitore
termico per la spedizione, dotata di adeguato
elemento refrigerante.
Per i test di primo livello, sia a titolo di
screening immunochimica
che di
conferma cromatografica mas spettrometrica, che verranno
eseguiti utilizzando laboratori esterni, le
borse con i campioni
biologici devono essere inviate nel piu' breve tempo possibile
e
comunque entro 24
ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione
del
test di screening e/o delle analisi di conferma e per
l'eventuale
analisi di
revisione. Il trasporto deve avvenire secondo le
norme
vigenti
con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna,
il
laboratorio diventa responsabile della custodia e
conservazione del
campione. Se
le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro
le
24
ore il campione verra' conservato in frigo a + 4°C;
qualora il
medico competente si avvalga per gli accertamenti di
primo
livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in
concomitanza
della visita al
prelievo del campione con le
modalita'
sopra
riportate, suddividendolo in tre aliquote, di cui
una denominata con
la
lettera A verra' utilizzata per analisi di screening, con
metodica
immunochimica, e
le altre due aliquote B e C saranno
utilizzate
rispettivamente per la conferma mediante cromatografia
spettrometria
di
massa e per l'eventuale analisi di revisione;
in caso di
negativita' il laboratorio provvede all'eliminazione
delle aliquote residue secondo le disposizioni
di legge, comunicando
l'esito
negativo al medico competente.
Verbale
di prelievo e trasmissione del campione:
il medico competente compila per ciascun
lavoratore il verbale
di
prelievo in triplice copia;
detto verbale deve riportare generalita' del
lavoratore e del
medico
competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data
e
ora del prelievo, quantita' di urina
raccolta, esito delle eventuali
analisi
di screening rapido;
il verbale deve essere firmato dal medico responsabile
del
prelievo
del campione e controfirmato dal lavoratore il quale, in
tal
modo,
attesta la corretta esecuzione del prelievo. Il lavoratore
puo'
chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali
dichiarazioni.
Il verbale riportera' l'elenco dei farmaci eventualmente
assunti
negli
ultimi sette giorni;
una copia del
verbale viene consegnata al lavoratore, una copia
rimane al
medico competente e
l'altra, in caso di positivita' al
test, viene trasmessa al
laboratorio, di norma inserita nel
contenitore
termico per il trasporto dei campioni;
il trasporto per l'invio al laboratorio deve avvenire
secondo
le
norme vigenti;
alla consegna il laboratorio diventa responsabile della
custodia
e conservazione dei campioni;
l'apertura del contenitore termico, contenente i campioni,
avviene presso la
sede del laboratorio che esegue le analisi
di
conferma. Il
laboratorio accerta l'integrita' dei campioni e la
corrispondenza al verbale di
prelievo. Redige un
verbale
per
eventuali non conformita' riscontrate e
le comunica al
medico
competente;
il campione «A» (se trasmesso) viene usato per lo
screening
immunochimica, il
campione «B» viene usato per la conferma e
il
campione
«C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi
di
revisione richiedibile dal lavoratore. Le analisi del campione
«B»,
eseguite
utilizzando metodica cromatografica abbinata a
spettrometria
di massa con i
valori di soglia previsti in
Tabella 1,
sono
finalizzate a
confermare la presenza degli analiti trovati nei
test
di screening o,
comunque, portare
all'identificazione di sostanze
precedentemente non rilevate nei test di screening valide per
la
diagnosi di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
anche
in
caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della visita
medica
precedente.
Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il
risultato
comunicato al medico competente e al lavoratore;
l'eventuale test di
revisione sul campione «C» potra' essere
eseguito presso lo stesso laboratorio o altro
laboratorio pubblico.
L'effettuazione dell'analisi sul campione C
deve avvenire
entro
trenta giorni dalla richiesta e la data deve essere comunicata
al
lavoratore e al medico competente con un anticipo
di almeno quindici
giorni rispetto all'effettuazione dell'analisi. Il
lavoratore ha
facolta' di
assistere personalmente o tramite un proprio
consulente
tecnico assumendone l'onere economico. In
caso di risultato
discordante, la
rivalutazione ulteriore,
mediante riconsiderazione
dei dati prodotti dagli accertamenti
precedenti e non attraverso una
ulteriore analisi, andra' eseguita da una struttura di
tossicologia
forense tra quelle individuate dalla regione o provincia
autonoma
scelta, per quanto possibile, di concerto tra il
datore di lavoro e
il
lavoratore, che dovra' esprimere un giudizio finale;
il campione «C», qualora non utilizzato per il
test
di
revisione,
viene smaltito secondo le norme vigenti.
Metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da
altre strutture
sanitarie competenti sui lavoratori positivi alle analisi di
screening o
per presenza di segni e
sintomi di sospetta dipendenza
rilevati nel corso della visita dal medico competente
(indicazioni
metodologiche
orientative).
I presupposti e le finalita'
medico-legali degli «Accertamenti di
assenza di
tossicodipendenza» da
svolgersi possibilmente non oltre
trenta
giorni dal momento della richiesta, prevedono:
accertamenti
clinici mediante visita medica;
accertamenti
tossicologici-analitici.
Accertamenti
clinici mediante visita medica
La visita medica si
espleta mediante un esame
medico-legale,
clinico-documentale, clinico-anamnestico, psicocomportamentale e
clinico-obiettivo.
La finalita' generale, oltre
a quella di stabilire se vi sia o vi
sia stato uso di sostanze, e' di definirne la
tipologia di sostanze
utilizzate, le
modalita' di assunzione e la frequenza (per
quanto
possibile ricostruire sulla base delle dichiarazioni del
soggetto
sottoposto
ad accertamenti). Oltre a questo sara' necessario definire
se
vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al
lavoratore
un appropriato percorso di
cura e riabilitazione secondo
quanto
previsto
dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
309/90.
L'esame clinico-documentale
e' mirato a verificare la sussistenza
o l'esclusione di
documentazione clinica
attendibile attestante o
correlabili con condizioni di
uso/abuso/dipendenza da sostanze
stupefacenti; la
sussistenza di patologie correlate all'uso di
sostanze stupefacenti o
psicotrope, di stati o condizioni cliniche
generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con
possibile
interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre
patologie in
grado di
interferire con le funzioni neuro-cognitive generali.
Sono
esaminate eventuali certificazioni rilasciate da divisioni
ospedaliere, unita' di
pronto soccorso, SERT, unita' di alcologia,
comunita' terapeutiche accreditate indicanti
diagnosi di disturbo da
uso di
sostanze psicoattive, eventuale comorbita' psichiatrica
o
internistico/infettivologica,
esiti
di monitoraggi
chimico-tossicologici, terapie mono o multimodali praticate,
farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o
psicologiche
e/o interventi socio-riabilitativi.
L'esame clinico-anamnestico: l'acquisizione dei
dati anamnestici
deve fondarsi su esperienza clinica specialistica
nell'ambito delle
dipendenze e/o medico-legale e
sulla capacita' di instaurare un
adeguato
setting relazionale e accertativo.
L'esame psico-comportamentale puo' essere integrato con
l'applicazione dei criteri del DSM IV
finalizzati alla diagnosi
multiassiale di
disturbo da uso di sostanze psicoattive
mediante
somministrazione di
una serie di
domande standardizzate volte
a
verificare la
presenza ed il
soddisfacimento di ciascun criterio
diagnostico.
L'esame clinico-obiettivo, deve essere connotato da
accuratezza
ed
elevata specificita' nel rilievo di segni e sintomi di:
1)
intossicazione acuta;
2)
intossicazione cronica;
3)
astinenza;
4) stato di
dipendenza;
5) patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti
e/o
psicotrope con particolare attenzione all'ambito psichiatrico,
neurologico
ed internistico/infettivologico;
6) precedenti clinici di
rilievo (es. esiti di
traumi,
interventi
chirurgici, ecc.);
7) eventuali segni di assunzione mediante iniezione o
aspirazione
endonasale.
Accertamenti
tossicologici-analitici
L'accertamento
chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando
entrambe le
matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base
alle
seguenti
modalita':
Matrice
urinaria
La struttura sanitaria competente dovra' provvedere
al prelievo
di
nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo
a
formulare una corretta diagnosi clinica secondo le modalita'
gia'
previste, eseguendo preliminarmente un test di screening e,
in caso
di
positivita', un test di conferma.
Test di
screening
I risultati del test di
screening per essere considerati
positivi,
dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai
valori
soglia
indicati in tabella:
Tabella 1:
Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per
la
positivita' delle classi di sostanze nelle urine
=====================================================================
Classe di sostanza
|
Concentrazione
=====================================================================
OPPIACEI
METABOLITI
|
300 ng/ml
COCAINA
METABOLITI
|
300 ng/ml
CANNABINOIDI
(THC)
|
50 ng/ml
AMFETAMINA,
METANFETAMINA
|
500 ng/ml
MDMA
|
500 ng/ml
METADONE |
300 ng/ml
Test di conferma e di
revisione
I test di
«conferma» vanno eseguiti
con metodi cromatografici
accoppiati alla spettrometria di
massa con i seguenti valori
di
concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine
di
confermare
il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque,
di
indicare una positivita' non rilevata al test di
screening.
Il test di «revisione»,
richiedibile dal lavoratore al fine della
verifica del precedente riscontro di
positivita', si avvale
dei
medesimi
metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.
Tabella 2:
Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma
per
la positivita' delle classi di sostanze nelle urine
=====================================================================
Classe di sostanza
|Concentrazione urine
=====================================================================
OPPIACEI
METABOLITI (morfina, codeina,
|
6-acetilmorfina
| 100
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
COCAINA
E METABOLITI
| 100
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI
METABOLITI
| 15
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
METADONE
| 100
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE
ED ANALOGHI
|
---------------------------------------------------------------------
Amfetamina
| 250
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
Metamfetamina
| 250
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
MDMA-MDA-MDEA
| 250
ng/ml
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA
|
5 ng/ml
Matrice
cheratinica
Modalita' prelievo
campione
La struttura sanitaria competente esegue detti
accertamenti, in
aggiunta agli accertamenti sulle urine, su un prelievo di
matrice
pilifera che verra' suddiviso in
due aliquote: prima aliquota
denominata «A», per i
primi accertamenti analitici e la
seconda
aliquota, denominata «B» conservata per eventuale accertamento
di
revisione.
Per i
capelli
Lunghezza raccomandata =
5 cm, partendo dal cuoio
capelluto.
Viene recisa una ciocca (non strappata - il bulbo non ha
nessuno
scopo al
fine dei presenti
accertamenti) nella regione del vertice
posteriore
del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente
allo spessore di una matita), che alla
presenza del lavoratore viene
divisa in
due aliquote di simile peso («A» e «B») di ognuna
delle
quali
viene fissata l'estremita' prossimale. Esse vengono inserite
in
separati
contenitori non trasparenti recanti tappi a
chiusura
ermetica e sigillati con nastro inamovibile, etichettati come
indicato sopra per la matrice urinaria, e conservati a
temperatura
ambiente.
Per i
peli
E' necessario tagliare 200 mg di peli dalla regione pubica;
i
peli
cosi' raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B»
.
Verbale di
prelievo
Il verbale di
prelievo segue le
medesime indicazioni
della
matrice urinaria, con l'ulteriore indicazione
del colore dei capelli
e
di eventuali trattamenti cosmetici.
Analisi di
laboratorio
Sull'aliquota «A» viene effettuata l'indagine analitica con
procedura di pre-trattamento, estrazione e
analisi
strumentale
cromatografica abbinata alla spettrometria di massa atta
all'individuazione e
dosaggio dei medesimi analiti di
cui alla
Tabella
2, con i limiti di cut-off indicati.
Sull'aliquota «B» viene effettuato il
test di revisione a
richiesta
del lavoratore interessato, che proceduralmente seguira'
le
indicazioni
gia' riportate per la matrice urinaria.
Test di conferma e test su
matrice pilifera
Concentrazione soglia per le
singole sostanze (cut-off).
Tabella 3:
Concentrazione soglia (cut-off) nei test su matrice
pilifera
=====================================================================
Classe di sostanza
|
Concentrazione capelli
=====================================================================
OPPIACEI
METABOLITI (morfina,
|
codeina,
6-acetilmorfina)
|
0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
|
0,2 ng/mg 0,05 ng/mg
COCAINA
E METABOLITI
|
(Benzoilecgonina)
---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI
METABOLITI
|
0,1 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
METADONE
|
0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE
ED ANALOGHI
|
---------------------------------------------------------------------
Amfetamina
|
0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
Metamfetamina
|
0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
MDMA-MDA-MDEA
|
0,2 ng/mg
---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA
|
0,05 ng/mg
Nota
esplicativa 3: Utilizzazione dei risultati su matrice
pilifera
Deve essere premesso che l'analisi del previsto campione
di
capelli
(della lunghezza definita di 5
cm) fornisce indicazioni circa
l'esposizione
cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti
o psicotrope in
un periodo di circa 4, 6
mesi antecedentemente il
prelievo. Mentre l'analisi del pelo pubico
riflette l'esposizione in
un lasso di
tempo di almeno dodici mesi pur con ampia
variabilita'
individuale.
Deve essere inoltre precisato che la letteratura
internazionale
ha chiarito che il rilievo nel pelo di
concentrazioni significative
di sostanze e
talora di loro metaboliti,
puo' riflettere non solo
assunzione cronica o
ripetuta delle stesse ma anche contaminazione
ambientale da parte delle medesime sostanze in
assenza di assunzione
diretta
da parte del soggetto.
Sulla base di
queste premesse un
risultato negativo degli
accertamenti sulla matrice cheratinica sara' utilizzabile
direttamente per la
formulazione della
conclusione diagnostica di
«non
uso di sostanze».
Requisiti
di qualita' dei laboratori di analisi
Gli accertamenti tossicologici previsti dal presente Accordo
dovranno
essere effettuati da laboratori pubblici o altri
autorizzati
dalle regioni e
dalle province autonome di
Trento e Bolzano,
specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed
esperienze e che garantiscano affidabilita' ed uniformita'
nell'effettuazione delle analisi secondo metodiche di
qualita'
condivise.
Dette strutture, ove previsto dalla legislazione regionale
e
nazionale, dovranno essere autorizzate e partecipare a
programmi di
valutazione esterna di
qualita' organizzati da Enti
o Istituti di
livello regionale, nazionale o
internazionale
scientificamente
accreditati.
Rimangono ferme le
competenze dei laboratori delle
strutture
sanitarie delle Amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2,
dell'Intesa
del 30 ottobre 2007.
Tariffe
I costi degli accertamenti previsti dal presente
Accordo sono a
carico dei datori di
lavoro e, per le controanalisi, a carico del
lavoratore
che li richiede.
Le tariffe da
applicare per gli accertamenti sanitari previsti
dal
presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori
tariffari
regionali. Le
regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori
costi
(anche a
forfait) derivanti dalle spese (contenitori,
trasporti,
utilizzo
locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.
Le tariffe per gli accertamenti da
parte della struttura
sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di
laboratorio, previsti dal presente Accordo, sono stabilite
dalle
regioni
e province autonome di Trento e Bolzano.