<H1>Accertamento delle Tossicodipendenze</H1> <h2>L'accordo stato/regioni siglato il 18 settembre 2008 ne prevede l'obbligo</h2> <p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, è stato pubblicato il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale provvedimento la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le <strong>Procedure per gli accertamenti sanitari</strong> di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 </p> <H2>L'accertamento della assenza di tossicodipendeze è obbligatorio per alcune categorie lavorative</H2> <p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, è stato pubblicato il Provvedimento sopra citato. Con tale provvedimento la Conferenza Permanente ha sancito l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 </p> <P><BR> Entra subito in cdsservice.it, il portale dedicato all'offerta di <a title="626" href="http://www.tutto626.it">626</A> corsi online.<BR> <p><a title="corso rspp roma" href="http://www.cdsservice.it/corso-rspp-datore-di-lavoro.html">Corso RSPP</a></p> <p><a title="corso antincendio roma" href="http://www.cdsservice.it/corso-antincendio.html">Corso antincendio roma</a></p> <p><a title="corso primo soccorso roma" href="http://www.cdsservice.it/corso-primo-soccorso2.html">Corso Primo soccorso</a></p> <p><a title="patentino muletto" href="http://www.cdsservice.it/corso-mulettisti.html">Corso Mulettisti</a></p> <p><a title="documento privacy dps" href="http://www.cdsservice.it/documento-sicurezza-dps-privacy.html">Documento Privacy dps</a></p> <p><a title="sorveglianza sanitaria" href="http://sorveglianzasanitaria.tutto626.it">Sorveglianza Sanitaria</a></p> <p><a title="documento valutazione rischi roma" href="http://www.cdsservice.it/valutazione-rischio-vibrazioni.html">Documento Valutazione Rischi</a></p> <p><a title="corsi sicurezza lavoro roma" href="http://www.cdsservice.it/default.asp?built=PG102">corsi sicurezza sul lavoro</a></p> <p><a title="rspp datore" href="http://www.tutto626.it/corsi-e-learning/corso-rspp.htm">rspp datore di lavoro</a></p> <p><a title="antincendio" href="http://www.tutto626.it/corsi-e-learning/corso-antincendio.htm">corsi addetto antincendio</a></p> <!-- formazione sicurezza sul lavoro corsi consulenza -->

Accertamento delle Tossicodipendenze dei lavoratori

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, è stato pubblicato il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale provvedimento la Conferenza Permanente ha sancito l'accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007.

Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.

Di Seguito riportiamo il Testo:

 


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008


Accordo,  ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di

accertamento  di  assenza  di  tossicodipendenza,  perfezionata nella

seduta  della  Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n.

99/CU),   sul  documento  recante  «Procedure  per  gli  accertamenti

sanitari  di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze

stupefacenti  o  psicotrope  in  lavoratori  addetti  a  mansioni che

comportano  particolari  rischi  per la sicurezza, l'incolumita' e la

salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 18 settembre 2008:

Vista   l'Intesa   in   materia   di  accertamento  di  assenza  di

tossicodipendenza   perfezionata   nella   seduta   della  Conferenza

Unificata  del  30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU) che, all'art. 8,

comma 2,  prevede  che  le  relative  procedure diagnostiche e medico

legali,  comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di

custodia dei campioni, nonche' le tecniche analitiche piu' specifiche

con  le  quali  effettuare  la  ripetizione delle analisi, garantendo

affidabilita'  e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise,

sono  individuate  con apposito Accordo tra lo Stato, le regioni e le

province autonome;

  Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81  («Attuazione  dell'art.  1  della  legge 3 agosto 2007, n. 123 in

materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di

lavoro»)  recante,  in  particolare,  disposizioni sulla sorveglianza

sanitaria;

  Vista la nota in data 18 luglio 2008, con la quale il Ministero del

lavoro,  della  salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema

di accordo di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in sede di

Conferenza Stato-regioni;

  Vista  la  nota  in data 30 luglio 2008, con la quale l'Ufficio del

Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sen.  Carlo  Giovanardi,  ha  inviato, ai fini del perfezionamento in

sede   di  Conferenza  Stato-regioni,  un  nuovo  schema  di  Accordo

concertato da tutti i Ministeri interessati;

  Considerato che, per l'esame dello schema di Accordo in oggetto, e'

stata  convocata  una riunione tecnica in data 16 settembre 2008, nel

corso  della  quale  sono state concordate tra i rappresentanti delle

regioni  e  delle  province  autonome  e quelli delle Amministrazioni

centrali  interessate  talune  modifiche  al predetto nuovo schema di

Accordo;

  Vista la nota in data 17 settembre 2008, con la quale l'Ufficio del

Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sen.  Carlo Giovanardi, ha inviato una nuova versione dello schema di

accordo  indicato  in  oggetto, che recepisce le modifiche concordate

nel corso della suddetta riunione tecnica del 16 settembre;

  Vista  l'ulteriore  nota in data 18 settembre 2008, con la quale il

predetto  Ufficio  del  Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del

Consiglio   dei  Ministri,  sen.  Carlo  Giovanardi,  ha  inviato  la

definitiva  versione  del  documento  di cui all'oggetto, allegato A,

parte integrante del presente accordo;

  Acquisito,  nel  corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e

dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  sulla

predetta  definitiva  versione  del  documento in parola, allegato A,

parte integrante del presente accordo;

 

                          Sancisce accordo

 

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

nei termini di seguito riportati:

  Premesso che:

    l'art.    8    dell'Intesa   richiamata   in   premessa   prevede

l'individuazione,  con Accordo tra lo Stato, le regioni e le province

autonome,  delle  procedure diagnostiche e medico legali, comprese le

modalita'  di  prelievo,  conservazione  e  catena  di  custodia  dei

campioni,  nonche'  delle  tecniche analitiche piu' specifiche con le

quali    effettuare   le   ripetizioni   delle   analisi   garantendo

affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise;

    il  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

ha  assunto  l'iniziativa  di  attivarsi  e  di richiedere alle altre

Amministrazioni  interessate e al coordinamento tecnico delle regioni

la  designazione  di esperti per la costituzione di un Gruppo tecnico

per l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per

l'accertamento  di  assenza  di  tossicodipendenza e di assunzione di

sostanze  stupefacenti da parte dei lavoratori impegnati in attivita'

di  trasporto  passeggeri  e  merci  pericolose  e  in altre mansioni

individuate nell'allegato I dell'Intesa del 30 ottobre 2007;

    il  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

avvalendosi  del  contributo  di tale Gruppo tecnico, ha elaborato un

documento che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di

assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti

o  psicotrope  nei  lavoratori  che  svolgono mansioni che comportano

particolari  rischi  per  la  sicurezza, l'incolumita' e la salute di

terzi;

    il   citato   documento   che  individua  le  procedure  per  gli

accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione

di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope nei lavoratori che svolgono

mansioni   che   comportano  particolari  rischi  per  la  sicurezza,

l'incolumita' e la salute di terzi e' stato trasmesso alla Presidenza

del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga

per  la  valutazione tecnica di area a seguito della quale sono state

effettuate le necessarie integrazioni tecnico scientifiche di propria

competenza;

    in  data  30 luglio  2008  i rappresentanti delle Amministrazioni

centrali  attivate  per  competenza dalla Segreteria della Conferenza

permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato e le regioni e le province

autonome,  con  il  coordinamento  del  Dipartimento per le politiche

antidroga   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  hanno

esaminato,    ulteriormente    integrato    e,    infine,   approvato

all'unanimita' il documento cosi' integrato;

    l'applicazione  del  presente  Accordo dovra' avvenire nei limiti

delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico

della  finanza  pubblica,  cosi'  come  gia'  previsto  dall'art.  12

dell'Intesa del 30 ottobre 2007;

  il  Governo,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

convengono quanto segue:

    e' approvato il documento recante «Procedure per gli accertamenti

sanitari  di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze

stupefacenti  o  psicotrope  in  lavoratori  addetti  a  mansioni che

comportano  particolari  rischi  per la sicurezza, l'incolumita' e la

salute  di  terzi»,  nei termini di cui all'allegato A, richiamato in

premessa, parte integrante del presente atto.

    Roma, 17 settembre 2008

                                                 Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi

 

       

     

                                                           Allegato A

 

Procedure    per    gli   accertamenti   sanitari   di   assenza   di

   tossicodipendenza  o  di  assunzione  di  sostanze  stupefacenti o

   psicotrope   in  lavoratori  addetti  a  mansioni  che  comportano

   particolari  rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di

   terzi  applicative  del  provvedimento  n.  99/cu  30 ottobre 2007

   (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007).

 

                              PREMESSE

 

    1.  Le  procedure  per  gli  accertamenti  sanitari di assenza di

tossicodipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  stupefacenti  e/o

psicotrope  nei  lavoratori,  allo  scopo  di  definire  ed  attivare

procedure  e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumita' del

lavoratore  stesso  e  di  terze  persone,  devono essere finalizzate

primariamente  a  prevenire  incidenti  collegati allo svolgimento di

mansioni  lavorative  a  rischio. Pertanto, i principi generali a cui

ispirare  e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere

dettati  da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della

sicurezza  del  singolo  e  della collettivita', che prevedano la non

idoneita'  di  tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio

nel   caso   in  cui  usino  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope,

indipendentemente  dalla  presenza  o  meno  di  dipendenza. A questo

proposito,  si  ricorda  che  esistono  sostanze in grado di alterare

fortemente  le  capacita'  e le prestazioni psicofisiche del soggetto

senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri

allucinogeni ecc.).

    2.  Le  procedure  di  cui  al  presente  documento devono essere

finalizzate   ad   escludere   o   identificare   la   condizione  di

tossicodipendenza   e   l'assunzione   di   sostanze  stupefacenti  o

psicotrope,  al  fine  di  assicurare  un  regolare svolgimento delle

mansioni lavorative a rischio.

    3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficolta' di

rilevazione  e  di  descrizione  delle modalita' e della frequenza di

assunzione  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope da parte del

lavoratore,  dette  procedure,  per  le  finalita'  di cui sopra, non

possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza

di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.

    4.  Il  rilevamento  di  condizioni  cliniche  che necessitano di

terapia  o  trattamenti  specifici  per  la  tossicodipendenza dovra'

essere   preso   obbligatoriamente   in  considerazione  in  modo  da

indirizzare   la   persona   verso  specifici  programmi  di  cura  e

riabilitazione  di  cui all'art. 124 del decreto del Presidente della

Repubblica 309/90 e successive modifiche.

    5.  Le  procedure  devono  essere  effettuate  in  modo  tale  da

garantire  la  privacy,  il  rispetto  e  la  dignita'  della persona

sottoposta  ad  accertamento e non devono in alcun modo rappresentare

strumenti  persecutori  lesivi  della  liberta' individuale o tesi ad

allontanare   arbitrariamente   la   persona   dalla   sua  attivita'

lavorativa.

    6.  A  specifica  di  quanto riportato nelle premesse dell'Intesa

C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n.

81/2008  in  materia  di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto

che  i  lavoratori  debbano  essere sottoposti ad accertamento «prima

dell'assunzione  in servizio», si chiarisce che tale accertamento non

e'  da  intendere  come  accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita

medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore

prima  di  essere  adibito  al  servizio  lavorativo  nella  mansione

specifica a rischio.

    7.  Occorre,  infine,  tenere  conto delle disposizioni contenute

negli  articoli 1,  comma 2,  e  6 della citata Intesa del 30 ottobre

2007  in  materia  di  idoneita'  fisica,  psichica e attitudinale al

servizio,  nonche'  di  specifici  accertamenti  sanitari  e relativa

periodicita'  in  relazione  all'impiego,  previste  per il personale

delle  ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonche' per quello

delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

 

                   PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI

 

    L'iter  procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla

necessita' di istituire un primo livello di accertamenti da parte del

medico   competente   ed   un   secondo  livello  di  approfondimento

diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti

di cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.

Attivazione  della procedura: trasmissione dell'elenco dei lavoratori

da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro

    1.  Il  datore  di  lavoro  (cosi' come identificato dall'art. 2,

lettera  b,  del  decreto  legislativo  n.  81/08) comunica al medico

competente,  per  iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre

ad  accertamento  di  assenza di tossicodipendenza e di assunzione di

sostanze  stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni

considerate nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.

    2.  La  comunicazione  dovra' essere fatta alla prima attivazione

delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori

con   mansioni   che   rientrano   nella   lista   e  successivamente

periodicamente  e  tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi

assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.

    3.  La  comunicazione  dell'elenco complessivo dei lavoratori che

svolgono  le  suddette mansioni dovra' essere previsto, comunque, con

frequenza minima annuale.

Modalita' di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari

    Accertamento  pre-affidamento  della  mansione:  la persona viene

sottoposta  ad  accertamento  preventivo dell'idoneita' alla mansione

prima  dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio.

E'  necessario  un  risultato  negativo  per  confermare l'assenza di

controindicazioni,  prima  di  un  eventuale  inizio  dell'attivita'.

Questa  valutazione  non  puo'  essere considerata ed effettuata come

accertamento  pre-assuntivo,  coerentemente  con  quanto previsto dal

decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.

    Accertamento   periodico:   il   lavoratore   e'   sottoposto  ad

accertamento  periodico,  di  norma  con frequenza annuale, atto alla

verifica  dell'idoneita'  alla  mansione  a rischio. In situazione di

elevata  numerosita'  dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va

tenuto   conto,   inoltre,   che  nel  rispetto  delle  procedure  di

accertamento   si   dovranno  garantire  le  caratteristiche  di  non

prevedibilita'  da  parte  dei lavoratori della data di effettuazione

dell'accertamento  e,  contemporaneamente,  si  dovra'  escludere  la

possibilita'  di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da

parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base

della lista completa precedentemente presentata al medico competente,

seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli

accertamenti  previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di

individuazione  che  escluda  la possibilita' di scelta volontaria da

parte  del  datore  di  lavoro  stesso.  Tutto  questo  deve avvenire

compatibilmente  con  le  esigenze  lavorative  e  di  programmazione

aziendale.

    Accertamento   per   ragionevole   dubbio:  in  adeguamento  alle

direttive  comunitarie  in materia, il lavoratore viene sottoposto ad

accertamento  di  idoneita'  alla  mansione anche (oltre al controllo

sanitario  periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di

una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di

ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal

datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvedera'

a  verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad

attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

    Accertamento  dopo  un  incidente:  il  lavoratore,  in  caso  di

ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei

casi  in  cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla mansione

successivamente  ad  un  incidente  avvenuto  alla guida di veicoli o

mezzi  a  motore  durante  il  lavoro,  per escludere l'assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Accertamento   di   follow   up  (monitoraggio  cautelativo):  il

lavoratore,  prima  del  suo rientro nella mansione a rischio, dovra'

comunque   essere   controllato   ad   intervalli  regolari  dopo  la

sospensione   per   esito   positivo   per   assunzione  di  sostanze

stupefacenti  o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il

permanere  dello  stato  di non assuntore (osservazione cautelativa).

Gli  accertamenti  andranno  eseguiti con periodicita' almeno mensile

con  date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in

volta coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81

del  9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista

sara' di almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).

    Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo

un  periodo  di  sospensione  dovuto  a precedente esito positivo: il

lavoratore dovra' essere sottoposto ad accertamento di idoneita' alla

mansione  per  garantire  il  suo  stato  di  non assuntore, prima di

riprendere  a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a

scopo  cautelativo,  potra'  decidere  se  applicare  nei  successivi

ulteriori  6  mesi  una  osservazione  con eventuali accertamenti con

maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.

Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente

    1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi

dei  lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore

di  lavoro,  il  medico  competente stabilisce il cronogramma per gli

accessi  dei  lavoratori  agli accertamenti definendo date e luogo di

esecuzione  degli  stessi  in accordo con il datore di lavoro, tenuto

conto della numerosita' dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.

    Entro  i  medesimi  trenta  giorni il medico competente trasmette

formalmente  al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli

accertamenti.   Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  comunicare  al

lavoratore  la  data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso

di non piu' di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.

    2.   In  caso  di  rifiuto  del  lavoratore  di  sottoporsi  agli

accertamenti,  il medico competente dichiarera' che «non e' possibile

esprimere  giudizio  di  idoneita'  per  impossibilita'  materiale ad

eseguire  gli  accertamenti  sanitari».  Ove  il  lavoratore  non  si

presenti  agli  accertamenti senza aver prodotto documentata e valida

giustificazione  lo  stesso  sara'  sospeso  in via cautelativa dalla

mansione  a  rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore

non  si  presenti  all'accertamento  per giustificati e validi motivi

debitamente  documentati  lo  stesso  dovra' essere riconvocato entro

dieci  giorni  dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito

la  sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di

primo  livello,  dovranno  tenere  conto  di  questa  precedente  non

presentazione,  sottoponendo  il  lavoratore  almeno  a tre controlli

tossicologici   a   sorpresa   nei  trenta  giorni  successivi  o  ad

osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole

dubbio  riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece,

il   lavoratore   sara'   comunque   sospeso   dalla   mansione   per

«impossibilita' materiale a svolgere gli accertamenti».

    3.   L'accertamento   comprende   la   visita   medica  orientata

all'identificazione  di  segni  e sintomi suggestivi di assunzione di

sostanze  stupefacenti  o  psicotrope. Contestualmente a tale visita,

dovra'  essere  effettuato  un  test tossicologico-analitico di primo

livello.  Questo  potra'  essere  eseguito  presso  idonee  strutture

laboratoristiche  autorizzate  dalla  regione  o provincia autonoma o

presso  i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli

articoli 2  (commi  2,  3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a

tale  specifico  scopo,  comportando,  pertanto, la sola raccolta del

campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti

metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che

si  basano  su  tecniche  immunochimiche rapide, pur che siano note e

vengano   rispettate  le  concentrazioni  di  cut-off  stabilite  nel

presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva

a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici

dovranno   comunque,   se   positivi,   prevedere  (come  di  seguito

dettagliato)   una   conferma  di  risultati  mediante  cromatografia

accoppiata a spettrometria di massa.

    4. In caso di negativita' degli accertamenti di primo livello, il

medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di

«idoneita»   allo   svolgimento  della  mansione,  comunicandolo  per

iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

    5. In caso di positivita' degli accertamenti di primo livello, si

procedera' come di seguito:

      a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla

mansione»,

      b) viene   data   formale   comunicazione   al   lavoratore   e

contestualmente  al  datore  di  lavoro che provvedera', nel rispetto

della   dignita'   e   della  privacy  della  persona,  a  sospendere

temporaneamente,  in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento

della mansione a rischio,

      c) viene  comunicata  al  lavoratore  la  possibilita'  di  una

revisione  del  risultato  in  base  al  quale  e'  stato espresso il

giudizio  di  non  idoneita',  che dovra' essere richiesta entro i 10

giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,

      d) il   lavoratore   viene  inviato  alle  strutture  sanitarie

competenti   per   l'effettuazione  degli  ulteriori  approfondimenti

diagnostici  di  secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i casi

in  cui  il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di

cui all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).

Procedure   di   laboratorio   per  l'effettuazione  di  accertamenti

tossicologico-analitici di primo livello

    1.  Fermo  restando  la  possibilita'  di eseguire test analitici

immunochimici  rapidi  contestualmente alla visita medica («on site»)

nel rispetto, comunque, dei criteri di sensibilita' ed oggettivazione

del  risultato  sopra  riportati,  il  medico  competente  potra' far

ricorso  a  laboratori  autorizzati, fatte salve ulteriori specifiche

determinazioni, delle regioni o province autonome o presso laboratori

delle  strutture  sanitarie  competenti  di  cui  agli articoli 2 e 6

dell'Intesa  del 30 ottobre 2007. Il laboratorio, ricevute dal medico

competente  le  aliquote  del  campione prelevato, provvede alla loro

identificazione  e  all'esecuzione  delle  analisi per il rilevamento

delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.

    2.   Gli   accertamenti  analitici  dovranno  basarsi  su  metodi

automatizzati  di  screening  immunochimico,  prevedendo,  in caso di

positivita',   una   conferma   mediante   tecniche   cromatografiche

accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del

campione come successivamente specificato).

    3. La comunicazione dell'esito da parte del laboratorio al medico

competente  dovra'  avvenire  entro  un  periodo  indicativamente non

superiore ai 10 giorni.

    4. In caso di positivita', e' da prevedere l'idonea conservazione

per  un  periodo  minimo di 90 giorni (aliquota «C» del campione come

successivamente  specificato)  del  campione  per l'eventuale test di

revisione  che  puo'  essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni

dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento.

    5.  Il  lavoratore  potra'  chiedere  la ripetizione dell'analisi

sullo stesso campione precedentemente prelevato (secondo la procedura

di  seguito  riportata)  dalla  struttura  sanitaria  competente.  Il

lavoratore  ha facolta' di richiedere che la ripetizione dell'analisi

avvenga  alla  sua  presenza o alla presenza di un proprio consulente

tecnico con onere economico a suo carico.

    6.  Le  concentrazioni  urinarie  di  cutoff  da  adottarsi nelle

procedure  di  laboratorio  del primo livello di accertamenti sono le

medesime di quelle adottate anche nel secondo livello.

Procedure  diagnostiche-accertative di secondo livello a carico delle

strutture sanitarie competenti

    1.  Il  lavoratore  risultato positivo agli accertamenti di primo

livello  effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso

alla   struttura   sanitaria  competente  per  la  visita  medica  da

effettuare  in conformita' alle procedure diagnostico-medico legali e

chimico-tossicologiche  di  seguito  riportate.  Nel  caso  in cui il

lavoratore  non si sottoponga agli accertamenti si rimanda all'art. 5

di cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.

    2.  I  Sert,  in  particolare,  dovranno  accertare la presenza o

assenza  di  tossicodipendenza,  rilevando  inoltre le modalita' e la

frequenza  di  assunzione  delle  sostanze.  Qualora gli accertamenti

clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, verra'

data  comunicazione  scritta  al  medico  competente, corredata degli

esiti  degli  esami  di  laboratorio effettuati e i riscontri clinici

anamnestici   rilevati,   il   quale,   a  sua  volta,  certifichera'

l'inidoneita' temporanea del lavoratore alla mansione e informera' il

datore  di  lavoro  che  provvedera'  tempestivamente  a  far cessare

dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

    3.  Qualora  gli  accertamenti  di  secondo livello dimostrino la

presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente

un  percorso  di  riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere

garantita   la   possibilita'   al  lavoratore  di  accedere  a  tale

trattamento  con la conservazione del posto di lavoro di cui all'art.

124  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309, 3 ottobre

1990   e   successive   modificazioni.   La   presenza  di  stato  di

tossicodipendenza   andra'   comunicato   per   iscritto   al  medico

competente.

    4.  Monitoraggio  cautelativo: il soggetto per il quale sia stata

certificata  l'assenza  di  tossicodipendenza  allo  stato attuale da

parte  della  struttura  sanitaria  competente  (SERT)  ma  risultato

positivo   agli  accertamenti  di  primo  livello,  prima  di  essere

riammesso  a  svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa,

potra'  essere  sottoposto  a  monitoraggio  cautelativo da parte del

medico   competente   per   almeno   6   mesi   riportando  risultati

completamente  e  costantemente  negativi.  Per  le persone in cui e'

stato  diagnosticato  e  certificato  uno stato di tossicodipendenza,

tale  periodo  di  osservazione  iniziera'  al termine del periodo di

riabilitazione,  dichiarato  e  certificato dal SerT come «remissione

completa» secondo i criteri dell'OMS .

    5.  Esistono  sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o

impossibile  determinazione  con i test di screening di primo livello

(es.  LSD  e  altri  allucinogeni)  che,  tuttavia,  sono in grado di

alterare  profondamente  le  condizioni  psicofisiche  del  soggetto.

Pertanto,  e'  necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre

correlato   ad   un   riscontro  clinico  e/o  strumentale  specifico

(valutazione della capacita' di reattivita' e cognitiva in generale),

se  necessario,  teso  a verificare lo stato di idoneita' psicofisica

anche in assenza di positivita' dei test tossicologici ma in presenza

di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze

non  facilmente  rilevabili  con  i  normali test. In caso di fondato

sospetto,   al   fine  del  contenimento  della  spesa,  si  potranno

richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione

delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.

Metodologia dell'accertamento da parte del medico competente

Accertamenti clinici

    Nell'ambito   della  visita  medica  il  medico  competente  deve

valutare:

      eventuali    antecedenti    inerenti    pregressi   trattamenti

sociosanitari  per  tossicodipendenza  presso  strutture  pubbliche o

private  anche  attraverso  l'acquisizione  di informazioni sanitarie

previo consenso dell'interessato;

      eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti

incidenti  avvenuti  sia  in  occasione  del  lavoro, sia al di fuori

dell'ambito lavorativo, ritiri di patente, ecc.;

      assunzione di farmaci psicoattivi che possono essere prescritti

o non prescritti;

      eventuale  sussistenza  di  segni  e/o sintomi di assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione

in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esame tossicologico di primo livello

    La   visita   medica   deve   essere  completata  mediante  esame

tossicologico  di  primo  livello  il  cui esito, se positivo, dovra'

essere  confermato con test cromatografico accoppiato a spettrometria

di massa.

Matrice biologica da utilizzare: urina.

Modalita' di prelievo del campione:

      il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo

del  medico  competente  o  di un operatore sanitario qualificato. La

produzione  del  campione  deve avvenire garantendo il rispetto della

dignita'  della  persona  introducendo  misure  atte  ad  evitare  la

possibilita'  di  manomissione  del campione, anche prevedendo che il

soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta;

      l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di

plastica;

      si richiede una quantita' di urina non inferiore 60 ml. Qualora

la  quantita'  di  urina  prodotta  sia  insufficiente,  il  campione

incompleto  viene  sigillato  e viene riaperto solo alla presenza del

soggetto  per  la successiva integrazione in un nuovo contenitore; il

soggetto  a  tal fine puo' assumere bevande analcoliche gassate o non

gassate;

      una  volta  completata  l'operazione  di  raccolta,  il  medico

competente  esegue  il  test  di  screening  immunochimico  rapido  o

provvede  al  trasferimento  del  campione, suddiviso in tre aliquote

sigillate  e  denominate  «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al

laboratorio individuato per tale finalita';

      se  il  test  di screening e' negativo, l'urina non deve essere

conservata;

      se  il  test  risulta  positivo, nel caso di esecuzione di test

immunochimica  rapidi  da  parte del medico competente, l'urina viene

travasata  alla  presenza  del  lavoratore  dal  recipiente  di prima

raccolta  in  due  contenitori  che  devono  contenere  almeno  20 ml

cadauno;

      i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica

antiviolazione  oppure  chiusi  e  sigillati con un sigillo adesivo a

nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico appongono

congiuntamente  la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C.

Sui  contenitori  devono  essere altresi' indicati nome e cognome del

lavoratore, del medico e la data e ora del prelievo;

      il   medico  competente  e'  responsabile  della  custodia  del

campione;

      i  contenitori  devono  essere inseriti in apposito contenitore

termico  per la spedizione, dotata di adeguato elemento refrigerante.

Per  i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica

che  di  conferma  cromatografica  mas  spettrometrica,  che verranno

eseguiti  utilizzando  laboratori  esterni,  le  borse con i campioni

biologici  devono  essere  inviate  nel  piu' breve tempo possibile e

comunque  entro  24  ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione

del test di screening e/o delle analisi di conferma e per l'eventuale

analisi  di  revisione.  Il  trasporto deve avvenire secondo le norme

vigenti con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna, il

laboratorio  diventa  responsabile della custodia e conservazione del

campione.  Se  le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le

24 ore il campione verra' conservato in frigo a + 4°C;

      qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di

primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza

della  visita  al  prelievo  del  campione  con  le  modalita'  sopra

riportate,  suddividendolo in tre aliquote, di cui una denominata con

la lettera A verra' utilizzata per analisi di screening, con metodica

immunochimica,  e  le  altre  due  aliquote  B e C saranno utilizzate

rispettivamente  per la conferma mediante cromatografia spettrometria

di massa e per l'eventuale analisi di revisione;

      in caso di negativita' il laboratorio provvede all'eliminazione

delle  aliquote residue secondo le disposizioni di legge, comunicando

l'esito negativo al medico competente.

Verbale di prelievo e trasmissione del campione:

      il  medico competente compila per ciascun lavoratore il verbale

di prelievo in triplice copia;

      detto  verbale  deve riportare generalita' del lavoratore e del

medico competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data e

ora  del prelievo, quantita' di urina raccolta, esito delle eventuali

analisi di screening rapido;

      il  verbale  deve  essere  firmato  dal medico responsabile del

prelievo del campione e controfirmato dal lavoratore il quale, in tal

modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo. Il lavoratore puo'

chiedere  che  vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.

Il  verbale  riportera'  l'elenco  dei  farmaci eventualmente assunti

negli ultimi sette giorni;

      una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia

rimane  al  medico  competente  e  l'altra, in caso di positivita' al

test,   viene   trasmessa  al  laboratorio,  di  norma  inserita  nel

contenitore termico per il trasporto dei campioni;

      il  trasporto  per l'invio al laboratorio deve avvenire secondo

le norme vigenti;

      alla   consegna   il  laboratorio  diventa  responsabile  della

custodia e conservazione dei campioni;

      l'apertura  del  contenitore  termico,  contenente  i campioni,

avviene  presso  la  sede  del  laboratorio  che esegue le analisi di

conferma.  Il  laboratorio  accerta  l'integrita'  dei  campioni e la

corrispondenza   al  verbale  di  prelievo.  Redige  un  verbale  per

eventuali  non  conformita'  riscontrate  e  le  comunica  al  medico

competente;

      il  campione  «A»  (se  trasmesso) viene usato per lo screening

immunochimica,  il  campione  «B»  viene  usato  per la conferma e il

campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi di

revisione  richiedibile  dal lavoratore. Le analisi del campione «B»,

eseguite utilizzando metodica cromatografica abbinata a spettrometria

di  massa  con  i  valori  di  soglia  previsti  in  Tabella  1, sono

finalizzate  a  confermare la presenza degli analiti trovati nei test

di  screening  o,  comunque,  portare all'identificazione di sostanze

precedentemente  non  rilevate  nei  test  di screening valide per la

diagnosi  di  assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche

in caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della visita medica

precedente. Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il

risultato comunicato al medico competente e al lavoratore;

      l'eventuale  test  di  revisione sul campione «C» potra' essere

eseguito  presso  lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico.

L'effettuazione  dell'analisi  sul  campione  C  deve  avvenire entro

trenta  giorni  dalla  richiesta  e la data deve essere comunicata al

lavoratore  e al medico competente con un anticipo di almeno quindici

giorni  rispetto  all'effettuazione  dell'analisi.  Il  lavoratore ha

facolta'  di  assistere personalmente o tramite un proprio consulente

tecnico   assumendone   l'onere   economico.  In  caso  di  risultato

discordante,  la  rivalutazione  ulteriore, mediante riconsiderazione

dei  dati prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una

ulteriore  analisi,  andra' eseguita da una struttura di tossicologia

forense  tra  quelle  individuate  dalla regione o provincia autonoma

scelta,  per  quanto possibile, di concerto tra il datore di lavoro e

il lavoratore, che dovra' esprimere un giudizio finale;

      il  campione  «C»,  qualora  non  utilizzato  per  il  test  di

revisione, viene smaltito secondo le norme vigenti.

Metodologia  dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture

sanitarie   competenti   sui  lavoratori  positivi  alle  analisi  di

screening  o  per  presenza di segni e sintomi di sospetta dipendenza

rilevati  nel  corso  della visita dal medico competente (indicazioni

metodologiche orientative).

    I presupposti e le finalita' medico-legali degli «Accertamenti di

assenza  di  tossicodipendenza»  da svolgersi possibilmente non oltre

trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono:

      accertamenti clinici mediante visita medica;

      accertamenti tossicologici-analitici.

Accertamenti clinici mediante visita medica

    La  visita  medica  si  espleta  mediante un esame medico-legale,

clinico-documentale,   clinico-anamnestico,   psicocomportamentale  e

clinico-obiettivo.

    La finalita' generale, oltre a quella di stabilire se vi sia o vi

sia  stato  uso di sostanze, e' di definirne la tipologia di sostanze

utilizzate,  le  modalita'  di  assunzione e la frequenza (per quanto

possibile  ricostruire  sulla  base  delle dichiarazioni del soggetto

sottoposto ad accertamenti). Oltre a questo sara' necessario definire

se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore

un  appropriato  percorso  di  cura  e  riabilitazione secondo quanto

previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n.

309/90.

    L'esame clinico-documentale e' mirato a verificare la sussistenza

o  l'esclusione  di  documentazione  clinica attendibile attestante o

correlabili   con  condizioni  di  uso/abuso/dipendenza  da  sostanze

stupefacenti;  la  sussistenza  di  patologie  correlate  all'uso  di

sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, di stati o condizioni cliniche

generali  giustificanti  terapie farmacologiche in atto con possibile

interferenza  con  gli accertamenti tossicologici, altre patologie in

grado  di  interferire con le funzioni neuro-cognitive generali. Sono

esaminate    eventuali   certificazioni   rilasciate   da   divisioni

ospedaliere,  unita'  di  pronto soccorso, SERT, unita' di alcologia,

comunita'  terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da

uso  di  sostanze  psicoattive,  eventuale  comorbita' psichiatrica o

internistico/infettivologica,        esiti       di       monitoraggi

chimico-tossicologici,   terapie   mono   o   multimodali  praticate,

farmacologiche    (sostitutive,   psicotrope   o   aspecifiche)   e/o

psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.

    L'esame  clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici

deve  fondarsi  su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle

dipendenze  e/o  medico-legale  e  sulla  capacita'  di instaurare un

adeguato setting relazionale e accertativo.

    L'esame   psico-comportamentale   puo'   essere   integrato   con

l'applicazione  dei  criteri  del  DSM  IV  finalizzati alla diagnosi

multiassiale  di  disturbo  da  uso  di sostanze psicoattive mediante

somministrazione  di  una  serie  di  domande  standardizzate volte a

verificare  la  presenza  ed  il  soddisfacimento di ciascun criterio

diagnostico.

    L'esame  clinico-obiettivo,  deve essere connotato da accuratezza

ed elevata specificita' nel rilievo di segni e sintomi di:

      1) intossicazione acuta;

      2) intossicazione cronica;

      3) astinenza;

      4) stato di dipendenza;

      5)  patologie  correlate  all'uso  di sostanze stupefacenti e/o

psicotrope   con   particolare  attenzione  all'ambito  psichiatrico,

neurologico ed internistico/infettivologico;

      6)   precedenti  clinici  di  rilievo  (es.  esiti  di  traumi,

interventi chirurgici, ecc.);

      7)   eventuali   segni   di  assunzione  mediante  iniezione  o

aspirazione endonasale.

Accertamenti tossicologici-analitici

    L'accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando

entrambe  le  matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base alle

seguenti modalita':

    Matrice urinaria

    La  struttura  sanitaria competente dovra' provvedere al prelievo

di nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo a

formulare  una  corretta  diagnosi  clinica secondo le modalita' gia'

previste,  eseguendo  preliminarmente un test di screening e, in caso

di positivita', un test di conferma.

    Test di screening

    I   risultati  del  test  di  screening  per  essere  considerati

positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai valori

soglia indicati in tabella:

 

Tabella  1:  Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la

          positivita' delle classi di sostanze nelle urine

 

=====================================================================

           Classe di sostanza           |       Concentrazione

=====================================================================

OPPIACEI METABOLITI                     |         300 ng/ml

COCAINA METABOLITI                      |         300 ng/ml

CANNABINOIDI (THC)                      |          50 ng/ml

AMFETAMINA, METANFETAMINA               |         500 ng/ml

MDMA                                    |         500 ng/ml

METADONE                                |         300 ng/ml

 

    Test di conferma e di revisione

    I  test  di  «conferma»  vanno eseguiti con metodi cromatografici

accoppiati  alla  spettrometria  di  massa  con  i seguenti valori di

concentrazioni  soglia  (cut-off)  per le singole sostanze al fine di

confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque,

di indicare una positivita' non rilevata al test di screening.

    Il test di «revisione», richiedibile dal lavoratore al fine della

verifica  del  precedente  riscontro  di  positivita',  si avvale dei

medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.

 

Tabella  2:  Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per

         la positivita' delle classi di sostanze nelle urine

 

=====================================================================

               Classe di sostanza               |Concentrazione urine

=====================================================================

OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina,          |

6-acetilmorfina                                 |     100 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

COCAINA E METABOLITI                            |     100 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

CANNABINOIDI METABOLITI                         |      15 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

METADONE                                        |     100 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

AMFETAMINE ED ANALOGHI                          |

---------------------------------------------------------------------

    Amfetamina                                  |     250 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

    Metamfetamina                               |     250 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

    MDMA-MDA-MDEA                               |     250 ng/ml

---------------------------------------------------------------------

BUPRENORFINA                                    |       5 ng/ml

 

    Matrice cheratinica

    Modalita' prelievo campione

    La  struttura  sanitaria competente esegue detti accertamenti, in

aggiunta  agli  accertamenti  sulle  urine, su un prelievo di matrice

pilifera  che  verra'  suddiviso  in  due  aliquote:  prima  aliquota

denominata  «A»,  per  i  primi  accertamenti  analitici e la seconda

aliquota,  denominata  «B»  conservata  per eventuale accertamento di

revisione.

    Per i capelli

    Lunghezza  raccomandata  =  5  cm,  partendo dal cuoio capelluto.

Viene  recisa  una  ciocca  (non  strappata - il bulbo non ha nessuno

scopo  al  fine  dei presenti accertamenti) nella regione del vertice

posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente

allo  spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene

divisa  in  due  aliquote  di simile peso («A» e «B») di ognuna delle

quali viene fissata l'estremita' prossimale. Esse vengono inserite in

separati   contenitori  non  trasparenti  recanti  tappi  a  chiusura

ermetica   e  sigillati  con  nastro  inamovibile,  etichettati  come

indicato  sopra  per  la matrice urinaria, e conservati a temperatura

ambiente.

    Per i peli

    E'  necessario  tagliare  200  mg di peli dalla regione pubica; i

peli cosi' raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B» .

    Verbale di prelievo

    Il  verbale  di  prelievo  segue  le  medesime  indicazioni della

matrice  urinaria, con l'ulteriore indicazione del colore dei capelli

e di eventuali trattamenti cosmetici.

    Analisi di laboratorio

    Sull'aliquota  «A»  viene  effettuata  l'indagine  analitica  con

procedura   di  pre-trattamento,  estrazione  e  analisi  strumentale

cromatografica    abbinata   alla   spettrometria   di   massa   atta

all'individuazione  e  dosaggio  dei  medesimi  analiti  di  cui alla

Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.

    Sull'aliquota  «B»  viene  effettuato  il  test  di  revisione  a

richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguira' le

indicazioni gia' riportate per la matrice urinaria.

    Test di conferma e test su matrice pilifera

    Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off).

 

Tabella  3:  Concentrazione  soglia  (cut-off)  nei  test  su matrice

                              pilifera

 

=====================================================================

        Classe di sostanza        |      Concentrazione capelli

=====================================================================

OPPIACEI METABOLITI (morfina,     |

codeina, 6-acetilmorfina)         |            0,2 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

                                  |       0,2 ng/mg 0,05 ng/mg

COCAINA E METABOLITI              |        (Benzoilecgonina)

---------------------------------------------------------------------

CANNABINOIDI METABOLITI           |            0,1 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

METADONE                          |            0,2 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

AMFETAMINE ED ANALOGHI            |

---------------------------------------------------------------------

    Amfetamina                    |            0,2 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

    Metamfetamina                 |            0,2 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

    MDMA-MDA-MDEA                 |            0,2 ng/mg

---------------------------------------------------------------------

BUPRENORFINA                      |            0,05 ng/mg

 

Nota esplicativa 3: Utilizzazione dei risultati su matrice pilifera

    Deve  essere  premesso  che  l'analisi  del  previsto campione di

capelli (della lunghezza definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa

l'esposizione cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti

o  psicotrope  in  un  periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il

prelievo.  Mentre l'analisi del pelo pubico riflette l'esposizione in

un  lasso  di  tempo di almeno dodici mesi pur con ampia variabilita'

individuale.

    Deve  essere  inoltre precisato che la letteratura internazionale

ha  chiarito  che il rilievo nel pelo di concentrazioni significative

di  sostanze  e  talora  di loro metaboliti, puo' riflettere non solo

assunzione  cronica  o  ripetuta delle stesse ma anche contaminazione

ambientale  da parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione

diretta da parte del soggetto.

    Sulla  base  di  queste  premesse  un  risultato  negativo  degli

accertamenti    sulla    matrice   cheratinica   sara'   utilizzabile

direttamente  per  la  formulazione  della conclusione diagnostica di

«non uso di sostanze».

Requisiti di qualita' dei laboratori di analisi

    Gli  accertamenti  tossicologici  previsti  dal  presente Accordo

dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati

dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,

specializzati   ed   in   possesso  delle  necessarie  tecnologie  ed

esperienze   e   che   garantiscano   affidabilita'   ed  uniformita'

nell'effettuazione   delle  analisi  secondo  metodiche  di  qualita'

condivise.

    Dette  strutture,  ove  previsto  dalla  legislazione regionale e

nazionale,  dovranno  essere autorizzate e partecipare a programmi di

valutazione  esterna  di  qualita'  organizzati da Enti o Istituti di

livello   regionale,   nazionale  o  internazionale  scientificamente

accreditati.

    Rimangono  ferme  le  competenze  dei  laboratori delle strutture

sanitarie   delle   Amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  comma 2,

dell'Intesa del 30 ottobre 2007.

 

Tariffe

 

    I  costi  degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a

carico  dei  datori  di  lavoro e, per le controanalisi, a carico del

lavoratore che li richiede.

    Le  tariffe  da  applicare per gli accertamenti sanitari previsti

dal presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari

regionali.  Le  regioni  e  P.A.  potranno  stabilire ulteriori costi

(anche  a  forfait)  derivanti  dalle  spese (contenitori, trasporti,

utilizzo locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.

    Le   tariffe  per  gli  accertamenti  da  parte  della  struttura

sanitaria   competente   (SERT),   con   esclusione  degli  esami  di

laboratorio,  previsti  dal  presente  Accordo,  sono stabilite dalle

regioni e province autonome di Trento e Bolzano.