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La valutazione del rischio microclima è un obbligo di legge, previsto dal Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, che all’articolo 180 (Titolo VIII – Agenti fisici) stabilisce che ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il successivo articolo, articolo 181 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.

La valutazione dei rischi deve essere programmata con cadenza quadriennale, nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione individuale. La valutazione deve, inoltre, essere aggiornata ogni volta che si verificano dei mutamenti o quando il risultato ottenuto con la sorveglianza sanitaria rende necessaria una revisione. I dati ottenuti dalla valutazione del rischio microclima devono essere inseriti nel Documento di Valutazione del Rischio.

Il microclima è analizzato sulla base di quattro parametri: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria e umidità relativa. Quando si effettua la valutazione dei rischi, i parametri da prendere in considerazione sono in tutto 6, 4 di natura ambientale e 2 legati al lavoratore (ossia attività metabolica e isolamento termico dell’abbigliamento).

Per quanto riguarda, inoltre, la temperatura si distinguono due tipi di ambienti, moderati e severi. Negli ambienti moderati, il lavoratore non corre rischi per salute e non avverte la sensazione di freddo o caldo. Al contrario, negli ambienti severi, deve essere effettuata la valutazione del rischio in quanto la salute e la sicurezza del lavoratore potrebbero essere seriamente compromesse.

Il datore di lavoro ha, infine, l’obbligo di precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate e può dichiarare la non necessità della valutazione in base alla natura e all’entità dei rischi riscontrati.

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