In Febbraio 19, 2016

Nel D. Lgs. 81/08, agli articoli 17 e 28 sono ribaditi le normative che regolano la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nell’analisi dei diversi rischi e nella redazione del DVR – Documento Valutazione Rischi, è necessario attenersi ad una procedura che parte dall’esame dell’azienda da ogni punto di vista (produzione, organizzazione, comunicazione, deleghe, etc.).
prezzo_120Prima di tutto è necessario individuare e valutare tutti i rischi possibili, attraverso determinati criteri che tengono presenti i profili di rischio, i fattori scatenanti e gli indici infortunistici di settore. In seguito si devono individuare le misure di tutela, ovvero le possibilità e gli strumenti idonei a diminuire la presenza di rischi per tutto il personale.
Alla fine della procedura sarà possibile stilare il Documento Valutazione Rischi, che riporta in modo chiaro l’analisi dei pericoli presenti.

presentazione DVR

Tali procedure, anche se standardizzate per le aziende fino a 10 dipendenti, presuppongono una specifica attenzione e organizzazione nel settore sicurezza. Per questo e per il fatto che il D.Lgs. 81/08 stabilisce che sia il datore di lavoro il soggetto incaricato all’individuazione dei rischi, senza possibilità di delega, è molto frequente che l’imprenditore si rivolga a consulenti esterni.

I termini per effettuare la valutazione sono fissati entro il 31 dicembre 2010 e comunque non devono superare il 30 giugno 2012 (D.Lgs. 81/08).

DIVERSE FONTI DI RISCHIO:

  • Rischi generici – sono i rischi più comuni, che riguardano ambienti di lavoro, impianti elettrici, attrezzature e macchinari.
  • Rischi ergonomici – derivanti dalle posture di lavoro adottate per lungo o breve periodo. In particolare lavori svolti con videoterminali in modo sistematico e abituale.
  • Rischi specifici – derivanti dal processo produttivo dell’azienda in cui si utilizzano materiali o lavorazioni specifici. In particolare lavori eseguiti a contatto con prodotti chimici, in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
  • Rischio di processo – derivano dalla possibilità di incidenti o malfunzionamenti nell’ambito dei processi lavorativi. Si classificano tali il pericolo di incendio, propagazione di energia termica, esplosione, emissione di sostanze tossiche oltre i limiti di legge.
  • Rischi organizzativi – derivanti da errori del personale, da chi ricopre ruoli di responsabilità per tutelare l’integrità fisica propria e altrui. Le cause degli incidenti possono essere dovute a scarsa professionalità, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione, nelle verifiche e nei controlli degli standard di sicurezza.

Potete trovare maggiori informazioni sulle procedure standardizzare sul sito web espressamente dedicato: www.procedurestandardizzate.org

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