La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha come obiettivo la con stazione dell’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
OVVERO:

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per ogni tipologia di lavoro, ma spesso non è facile poterla escludere a priori.
Per far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori è necessario che essa sia prevista dalla normativa vigente (ad es. se sono presenti: l’amianto, prodotti chimici, rumori, radiazioni ecc.) ovvero sia richiesta dal lavoratore ed il medico competente riconosca che la stessa è collegata a rischi professionali.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori si evince in sede di valutazione aziendale della situazione di rischio. Effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi dubbi e al limite, è una scelta che in primo luogo tutela l’azienda. Importante è ricordare che l’obbligo, ove esistente, riguarda tutti i lavoratori e quindi anche i lavoratori interinali, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione; i tirocinanti e stagisti. La visita preventiva dei lavoratori va effettuata solo dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.