La giurisprudenza, del resto, aveva da tempo espresso la convinzione secondo cui la prevenzione degli infortuni attenga ad un diritto-dovere che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto di lavoro e che trova la più ampia collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica nell’uso dei mezzi di lavoro e, dall’altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi, di prevenire gli infortuni. Il DLgs 81/08 ha abrogato il previgente D.P.R. n. 459/96, che regolava la medesima materia e ha allineato la normativa in questione con quella del D.lgs. n.17/2010, che ha recepito la così detta “nuova direttiva macchine” n.2006/42/CE contenente i requisiti di costruzione delle attrezzature di lavoro e dall’altro.


