Le ditte che costruiscono e impiegano ponteggi devono richiedere l’autorizzazione al Ministero del Lavoro e, come sancito dall’articolo 131, comma 5, del D.Lgs. 81/08 tale autorizzazione è soggetta a rinnovo decennale al fine di verificare l’adeguatezza del ponteggio rispetto al progresso tecnico. Il Ministero del Lavoro ha rilasciato la lettera Circolare del 28 maggio 2018 che chiarisce tempi, istruzioni e criteri dell’istanza di rinnovo.
Nello specifico, è stato istituito un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di definire i criteri di valutazione delle strutture e verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni in corso, in virtù evoluzioni tecniche degli ultimi anni. Il gruppo è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale il produttore dei ponteggi in possesso dell’autorizzazione, e interessata al rinnovo decennale, deve presentare al Ministero del Lavoro “apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da:
- una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall’Amministrazione
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio
- una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso”.
Autorizzazioni ponteggi
Il 15 giugno 2018 scade il termine per presentare le istanze di rinnovo, che dovranno essere inviate online al seguente indirizzo PEC: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it. Chi non dovesse rispettare il termine previsto vedrà automaticamente revocata la propria autorizzazione ministeriale.
Le istanze presentate prima della pubblicazione della presente Circolare dovranno essere integrate con la documentazione sopra citata.
Info: rinnovo autorizzazioni ponteggi, circolare 28 maggio 2018