Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) prevede che il responsabile del trattamento sia una persona fisica o giuridica, un’organizzazione pubblica o privata, un’autorità amministrativa o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In genere, l’azienda stessa è considerata il responsabile del trattamento quando tratta i dati dei propri dipendenti o clienti. Tuttavia, in alcuni casi può essere designato anche un professionista esterno come consulente privacy o un Data Protection Officer (DPO). Il DPO è obbligatorio per alcune organizzazioni pubbliche e private che svolgono attività di monitoraggio su larga scala dei dati personali. È importante notare che il responsabile del trattamento deve garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati ed essere adeguatamente qualificato per svolgere tale ruolo in modo professionale ed etico.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) prevede che il responsabile del trattamento sia una persona fisica o giuridica, un’organizzazione pubblica o privata, un’autorità amministrativa o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In genere, l’azienda stessa è considerata il responsabile del trattamento quando tratta i dati dei propri dipendenti o clienti. Tuttavia, in alcuni casi può essere designato anche un professionista esterno come consulente privacy o un Data Protection Officer (DPO). Il DPO è obbligatorio per alcune organizzazioni pubbliche e private che svolgono attività di monitoraggio su larga scala dei dati personali. È importante notare che il responsabile del trattamento deve garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati ed essere adeguatamente qualificato per svolgere tale ruolo in modo professionale ed etico.