Con la circolare 01/2018 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) è stato fornito un chiarimento sulle disposizioni dell’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 81/08, in merito all’esercizio diretto del datore di lavoro dei compiti da addetto antincendio, primo soccorso ed evacuazione.
Con l’articolo 20, comma 1, lettera g del D.Lgs. 151/2015 è stato abrogato il comma 1-bis del sopracitato Art. 34 (a sua volta introdotto dal D.Lgs. 106/2009) che consentiva lo svolgimento dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione esclusivamente al datore di lavoro delle aziende fino a cinque lavoratori.
Grazie al D.Lgs. 151/2015, anche per le aziende che superano i 5 dipendenti si è riconosciuto il vantaggio del poter contare sulla presenza di un datore di lavoro con formazione da addetto antincendio e primo soccorso. Una facoltà, questa, che non si applica alle aziende definite comunque a rischio secondo i casi descritti nell’Art.31 comma 6 del D.Lgs 81/08.
Con la circolare 01/2018 l’Inl ha voluto rimarcare come “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti”. Al contrario, dovrà dotarsi del supporto dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione secondo i criteri stabiliti dall’Art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/08, rispettando gli obblighi previsti dall’Art. 18 dello stesso decreto “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”.