Il DVRS – cos’è e quando si applica

 

La valutazione dei rischi (che costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro) e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:

  • individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,
  • definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
  • fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

 

La redazione del DVRS (Documento di Valutazione dei Rischi secondo le Procedure Standardizzate) è stata principalmente pensata per le piccole imprese e porta alcune semplificazioni rispetto al DVR redatto ordinariamente. Tali semplificazioni sono essenzialmente di tipo formale. Infatti i moduli che compongono il DVRS permettono di:

  •   operare in modo agevole utilizzando un modello guida
  •   considerare tutti i rischi
  •   mettersi al riparo da contestazioni da parte di organi di vigilanza
  •   effettuare una valutazione più rapida rispetto a quella ordinaria

 

Le procedure standardizzate devono essere utilizzate dai Datori di Lavoro con aziende che occupano fino a 10 lavoratori e che possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.

La procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori ad esclusione di:

  •  aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.
  •  centrali termoelettriche
  •  impianti ed installazioni nucleari
  •  aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  •  attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione da amianto

 

Ricordiamo che la mancata redazione del DVR è punibile con arresto, da 3 a 6 mesi, o con ammenda, da 2500€ a 6400€. La pena è aumentata a 4-8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni ed atmosfere esplosive. Sono inoltre previste ammende per incompleta redazione del DVR.

 

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