Il 2 novembre 2017 Inail ha pubblicato la Circolare n.48 che fornisce istruzioni operative sul “lavoro agile”. La circolare prende forma in seguito alla pubblicazione della Legge 22 maggio 2017 n.81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Obbligo assicurativo e tutela del lavoratore, tariffe e retribuzione imponibile, salute e sicurezza dei lavoratori: questi gli ambiti affrontati dalla circolare. Indicazioni fornite da Inail per adempiere correttamente agli obblighi di legge nel caso in cui si vogliano approfondire le prassi lavorative in oggetto.
Definizione
Ricordiamo che per “lavoro agile”, l’articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 intende la “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.