Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa: è questo il Decreto Ministeriale Interno 21/02/2017 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017.
La nuova Regola tecnica verticale
Le nuove regole tecniche verticali si applicano a tutte quelle attività di autorimessa, siano esse di nuova realizzazione o già esistenti, che possiedono una superficie coperta superiore ai 300mq, come previsto dal dal n°75 dell’Allegato1.
Il Capitolo V 6.1 delle norme esclude le seguenti eccezioni:
- “aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento”;
- “spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.
Al Capitolo V6, nella sezione destinata alla gestione della sicurezza antincendio, si specifica che per tutte le autovetture alimentate a GPL, ma sprovviste del sistema di sicurezza previsto dal regolamento ECE/ONU 67-01, il parcheggio sarà possibile solo nelle aree esterne e non comunicanti con i piani interni dell’autorimessa. Viceversa, le auto a GPL dotate del sopracitato sistema, potranno essere parcheggiate anche nei piani interrati, purché entro i -6m dalla superficie.
Il Decreto sopra menzionato entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.