POS – Piano Operativo di Sicurezza

 

Il Piano Operativo di Sicurezza, è il documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, che ogni datore di lavoro delle imprese esecutrici di un cantiere edile è obbligato a redigere prima d’iniziare i lavori. Le specifiche del Piano Operativo di Sicurezza sono contenute nell’allegato XV.

Il documento deve riportare necessariamente una serie di informazioni e contenuti minimi relativi al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori.

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Quando e chi deve elaborare il POS?
Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

Quali sono le aziende soggette al POS?
L’elenco è puramente indicativo e non esaustivo:

– Edili in genere (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, pavimentazioni, scavi, opere stradali..)
– Impiantisti (elettricisti, idraulici, caldaisti, termici, ecc),
– Lattonieri (posa gronde, acconciatetti, ecc),
– Fabbri (posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc),
– Falegnami (posa parquet, infissi, serramenti in legno, controsoffitti, arredamenti, porte, ecc),
– Vetrai (messa in opera vetrate, box doccia, lucernari, ecc),
– Imbianchini e tinteggiatori (tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere, facciate, ecc),
– Giardinieri (preparazione giardini e manutenzione del verde privato e/o pubblico).

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Legislazione di riferimento “POS” D. Lgs. 81/08, art. 17 e allegato XV; D. Lgs. 163/06 s.m.i., artt. 79 e 131.

Definizione

Piano complementare di dettaglio del PSC; si attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Chi lo predispone il POS?

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria e di ciascuna impresa esecutrice deve redigere il POS in riferimento al singolo cantiere interessato.

Quando si predispone il POS?

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria. L’impresa affidataria verifica la congruenza del POS dell’impresa esecutrice rispetto al proprio e lo trasmette al CSE. Il CSE verifica i contenuti del POS rispetto all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 entro 15 giorni dalla ricezione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle verifiche.

Chi aggiorna il POS?

L’aggiornamento è demandato al datore di lavoro dell’impresa esecutrice che lo ha predisposto.

Chi verifica il POS?

L’impresa affidataria deve verificare il POS delle imprese esecutrici prima di trasmetterlo al CSE. Il CSE (Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori) ha l’obbligo di verificare l’idoneità del POS predisposto dall’impresa esecutrice e in caso di chiederne modifiche ed eventuali aggiornamenti.

Quando è previsto il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri di competenza di una singola impresa. Con questo piano l’impresa esecutrice definisce in modo autonomo e funzionale l’organizzazione dei lavori in cantiere.

Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato, ad esclusione dei soggetti definiti dall’art.96 comma 1 bis (imprese di mera fornitura).

Il POS contiene almeno i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

 

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