In Giugno 26, 2019

Preposti: Obblighi, Nomina e Formazione

 

Cosa fa il Preposto?

Il preposto è una persona che nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il preposto, inoltre, controlla che i lavoratori rispettino le leggi e le norme aziendali inerenti la salute e la sicurezza lavorativa, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione.

 

Come viene nominato il Preposto?

Non esiste un obbligo specifico di nomina.
I preposti sono tali anche “di fatto”, anche senza alcuna nomina ufficiale da parte del datore di lavoro. E’ a tutti gli effetti un preposto colui che espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

Questo significa che anche in assenza di una nomina specifica rilasciata dal datore di lavoro, tutti i lavoratori che operano in azienda “coordinando e controllando il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurando la corretta realizzazione delle direttive”, sono a tutti gli effetti PREPOSTI.

 

Che tipo di formazione deve avere il Preposto?

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche per i preposti. Si tratta di una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori, della durata complessiva di minimo 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale.

 

Quale corso deve fare il Preposto?

Il corso deve fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente che li mettano in condizione di svolgere i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all’interno del sistema di gestione della sicurezza.
Il programma del corso per preposti propone 8 argomenti:
  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede che i primi 5 argomenti siano erogabili anche in modalità e-learning. I successivi punti  sono invece da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza anche in modalità aula virtuale.

 

Che aggiornamento deve fare il Preposto?

Dopo aver frequentato il corso base, il Preposto deve svolgere un aggiornamento periodico quinquennale in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 della durata di ore 6 con contenuti in conformità a quanto previsto dall’Accordo:
  • significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008;
  • nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori;
  • aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi;
  • approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Vi sono sanzioni per la mancata formazione del Preposto?

SI. Le sanzioni per la mancata formazione sono in capo al datore di lavoro e sono così definite: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

 

I Preposti hanno doveri in materia di sicurezza?

SI. Sono quelli previsti nello specifico dall’art. 19 del DLgs 81/2008:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.

Naturalmente il preposto risponde anche penalmente della violazione degli obblighi sopra indicati.

 

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