Preposti: Obblighi, Nomina e Formazione
Cosa fa il Preposto?
Come viene nominato il Preposto?
Non esiste un obbligo specifico di nomina.
I preposti sono tali anche “di fatto”, anche senza alcuna nomina ufficiale da parte del datore di lavoro. E’ a tutti gli effetti un preposto colui che espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.
Questo significa che anche in assenza di una nomina specifica rilasciata dal datore di lavoro, tutti i lavoratori che operano in azienda “coordinando e controllando il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicurando la corretta realizzazione delle direttive”, sono a tutti gli effetti PREPOSTI.
Che tipo di formazione deve avere il Preposto?
Quale corso deve fare il Preposto?
- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Che aggiornamento deve fare il Preposto?
- significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008;
- nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori;
- aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi;
- approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Vi sono sanzioni per la mancata formazione del Preposto?
SI. Le sanzioni per la mancata formazione sono in capo al datore di lavoro e sono così definite: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
I Preposti hanno doveri in materia di sicurezza?
SI. Sono quelli previsti nello specifico dall’art. 19 del DLgs 81/2008:
“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.
Naturalmente il preposto risponde anche penalmente della violazione degli obblighi sopra indicati.