In Settembre 27, 2016

Con nota numero 11257, i Vigili del Fuoco forniscono dei chiarimenti in merito a quanto definito dal DM 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Di seguito i punti su cui sono stati forniti dei chiarimenti.

Distanza tra unità abitative o aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti. In termini di prevenzione tecnica, la regola tecnica punta a far sì che nelle aree destinate agli ospiti non si sviluppino incendi scaturiti da aree destinate a rifiuti. La nota intende chiarire che non vengono identificati come depositi i singoli bidoni a uso domestico o gruppi di 3 o 4.

Illuminazione delle vie di circolazione. La regola tecnica prevede che le strutture all’aria aperta siano dotate di sistemi di percorsi di esodo utilizzabili dalle persone in caso di emergenza. Deve essere, quindi, previsto un sistema di illuminazione. La nota intende chiarire che il normatore ha previsto un sistema di illuminazione solo sulle vie di circolazione principali, escludendo quindi i vialetti pedonali nelle zone abitative e i percorsi interni.

Prescrizioni particolari e aggiuntive. Il decreto prevede il divieto di parcheggiare le auto a ridosso delle aree abitate, per consentire ai mezzi di emergenza di intervenire. Si considera come distanza idonea la distanza pari a 1 metro.

 

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