La legislazione italiana fin dagli anni ’50 ha utilizzato la definizione di ‘medico competente‘ ma il profilo di questo soggetto è stato chiarito solo recentemente tramite la legge 626 del 1994.

La presenza del medico competente non è obbligatoria in tutte le aziende ma solo in quelle che abbiano lavoratori che, per la tipologia di lavoro svolto, devono per legge essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria.

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Per capire esattamente quali aziende siano obbligate a nominare il medico competente si fa riferimento all’art. 16 della 626, anche se la sua formulazione non è esaustiva e può dar luogo a dubbi.

Di certo c’è però che l’azienda, in presenza di personale per cui sia disposta la sorveglianza sanitaria, è obbligata a nominare il medico competente. Ora questa figura non può essere ricoperta da un medico qualsiasi ma deve avere delle specifiche competenze, come unaspecializzazione in medicina del lavoro (o riconosciuta come equipollente), oppure essere docente in medicina del lavoro o discipline equiparabili (tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro) o essere in possesso di autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza di almeno 4 anni.

Il medico competente può essere legato all’azienda in vari modi: può essere un dipendente – ma in questo caso non può essere la persona che si occupa della vigilanza – un libero professionista o un dipendente di una struttura esterna convenzionata con l’imprenditore.

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