In Giugno 9, 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012 e 23/2012, ha emanato la Circolare n. 9 del 5 marzo 2013, avente per oggetto il D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

La circolare prende in esame, innanzitutto, i verbali di verifica, per i quali viene stabilito come i soggetti interessati, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, debbano utilizzare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli contenuti nell’Allegato IV del suddetto decreto (riportanti l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha eseguito la verifica periodica).

Quindi, viene prescritto come, qualora vi sia un affidamento diretto da parte del datore di lavoro, la comunicazione del nominativo del soggetto abilitato a effettuare la verifica (trascorsi 60 giorni in caso di prima verifica o 30 giorni per una verifica periodica successiva) debba pervenire il prima possibile al soggetto titolare della funzione.

In merito alle attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare 23/2012 non marcate CE, viene indicato come quelle introdotte nel mercato prima del 31 dicembre 1996 siano sottoposte al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. Per tali macchinari la richiesta d’immatricolazione deve essere presentata all’INAIL e il collaudo, invece, può essere svolto da un tecnico (art. 4 del D.M. 04/03/1982) trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL.

Rispetto agli argani installati su aerogeneratori, viene specificato come tali elementi siano destinati esclusivamente a manovre di manutenzione e, quindi, rientrino nel regime di verifica di cui all’articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008. Quanto ailoader aeroportuali, è evidenziata la loro funzione di movimentare carichi in quota (in presenza di un operatore) e non di trasporto degli operatori per interventi di vario genere (costruzione, riparazione, ecc.).

Riguardo all’attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti e al carrello elevatore a forche (muletto), viene precisato come non rientrino nel regime di verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 poiché non si configurano come apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1.

In seguito, viene segnalato che l’attività di verifiche periodiche eseguita ai sensi del D.M. 11.04.2011, rientra nel campo d’applicazione dell’IVA e che le tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 “si intendono omnicomprensive di tutte le spese” escludendo solo le imposte.

Per ciò che concerne i verificatori dei soggetti abilitati, viene evidenziata l’esigenza che essi garantiscano competenza, indipendenza, imparzialità e integrità, mentre, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell’abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. 11.04.2011, non sono tenuti a fornire conferma dell’accettazione dell’incarico ai soggetti titolari della funzione.
Infine, a proposito della data di decorrenza per l’esecuzione delle verifiche periodiche, i termini temporali decorrono dalla data di richiesta e non da quella di pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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