In Settembre 18, 2014

Il D.Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998 (specifico sull’antincendio) rappresentano ad oggi i due interventi normativi di riferimento per quanto riguarda l’individuazione, la nomina e la formazione (specifici corsi) dell’addetto al servizio di antincendio nei luoghi di lavoro.

Designazione e formazione dell’addetto antincendio

E’ l’art 6 del Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 a specificare le procedure di designazione dell’addetto antincendio da parte del datore di lavoro:

ART. 6 – (DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO)

  1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del decreto suddetto.
  2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
  3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del-la legge 28 novembre 1996, n. 609.
  4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia com-provata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Il punto 2 del succitato articolo prevede che l’addetto al servizio antincendio deve ricevere una formazione specifica commisurata al livello di rischio incendio dell’azienda in cui lavora (rischio basso, rischio medio e rischio alto) come indicato negli allegati al decreto stesso.

Il Corso di Formazione Antincendio rischio basso

Le aziende rientranti nella categoria di rischio incendio basso sono quelle in cui le probabilità di sviluppo e propagazione di incendi (a differenza di quelle a medio ed alto rischio) sono molto ridotte non classificabili a medio ed elevato rischio e dove sono presenti sostanze poco infiammabili e poche possibilità di sviluppo e propagazione di incendi. La formazione degli addetti antincendio rischio basso è il corso A di 4 ore.

Formazione antincendio rischio medio

Le aziende classificate in categoria di rischio basso sono, invece, vengono regolate dall’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e dalle Tab. A e B del DPR n. 689/1959. Per fare un esempio, sono ritenuti luoghi di lavoro a richio medio i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e utilizzano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere. Per il rischio medio la formazione degli addetti antincendio è il corso B della durata di 8 ore.

Formazione antincendio rischio medio

Sono considerate a rischio elevato le sgeuenti tipologie di impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  1. industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  9. alberghi con oltre 200 posti letto;
  10. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  11. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  12. uffici con oltre 1000 dipendenti;
  13. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  14. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

In quest’ ultimo caso la formazione dell’addetto è il corso C della durata di 16 ore.

Qui puoi consultare il DM 10/03/1998 completo

 

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