Il DUVRI viene definito all’ Art. 26 del D.lgs 81/2008 laddove recita: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data“.

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Con le nuove disposizioni dunque, il ruolo attivo del datore di lavoro committente viene esteso anche sulle attività che vengono affidate a ditte esterne ad esempio attraverso contratti di appalto.

Il D.U.V.R.I. deve essere redatto qualora una sola azienda o ditta esterna alla ditta madre intervenga nel corso del processo lavorativo per svolgere lavori di manutenzione ovvero per collocare cantieri temporanei per i quali non vi è l’obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La redazione del DUVRI è dunque prerogativa dell’azienda committente che deve contattare il proprio fornitore per organizzare tutte le procedure che portino alla definizione di tale documento, che va allegato al contratto di appalto o di fornitura.

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